Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1004/1986

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 11/02/1987 In vigore dal: 04/10/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1004

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1004/1986 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1004 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in tossicologia afferente alla facoltà di farmacia: Scuola di specializzazione in tossicologia Art. 712. È istituita la scuola di specializzazione in tossicologia presso l'Università degli studi di Bologna. La scuola ha lo scopo di contribuire alla formazione di una figura professionale particolarmente esperta nel settore farmaco-tossicologico, che possa essere inserita nella problematica del farmaco a tutti i livelli della sua progettazione, alla produzione, al controllo ed alla distribuzione. La necessità quindi di istituire detta scuola di specializzazione risponde al rapido evolversi della società che ha posto nuove problematiche relative ai vantaggi, ma anche ai danni, che dal farmaco (nella sua accezione più ampia) derivano per l'uomo e per l'ambiente che lo circonda. La scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario regionale ( legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6 , Bollettino ufficiale 11 febbraio 1981, n. 17), che richiede in particolare specialisti farmacologi e tossicologi da inserire nelle strutture operanti nel territorio. La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia. Art. 713. - La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Art. 714. - Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di farmacia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 715. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze delle preparazioni alimentari, scienza della produzione animale, i quali debbono essere in possesso - almeno all'inizio del corso, qualora prescritta - dell'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 716. - La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) propedeutica; b) sperimentale; c) tecnico-applicativa. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area propedeutica: biologia molecolare; biologia e farmacologia cellulare; chimica farmaceutica e tossicologica molecolare I; biometria e statistica; farmacologia e farmacognosia I; tossicologia sperimentale I; disegno degli esperimenti; cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I. b) Area sperimentale: immunologia e immunochimica; microbiologia ed igiene; anatomia ed istopatologia degli stati tossici; metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche; farmacologia e farmacognosia II; cinetica e metabolismo in tossicologia; tossicologia sperimentale II; tossicologia sperimentale III; cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II; tossicologia da abuso da farmaci. c) tecnico-applicativa: chimica farmaceutica e tossicologica molecolare II; epidemiologia; patologia comparata; tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione; tossicologia nutrizionale; legislazione; organizzazione di laboratori e centri di tossicologia. Art. 717. - L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del curriculum di studi professionali. La frequenza nelle varie aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1° Anno: Propedeutica (ore 220): biologia molecolare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30 biologia e farmacologia cellulare. . . . . . . . . . . . . . . ore 30 ((chimica farmaceutica e tossicologica molecolare I)) . . . . .ore 40 biometria e statistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 farmacologia e farmacognosia I . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 ((tossicologia sperimentale I)) . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 Sperimentale (ore 180): immunologia ed immunochimica . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 microbiologia ed igiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 anatomia ed istopatologia degli stati tossici. . . . . . . . . ore 60 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400 2° Anno: Propedeutica ( ((ore 70)) ): disegno degli esperimenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30 cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I . . . . . . . . . . ore 40 Sperimentale (ore 190): ((metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche)) . .ore 50 farmacologia e farmacognosia II. . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 cinetica e metabolismo in tossicologia . . . . . . . . . . . . ore 40 tossicologia sperimentale II . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 Tecnico-applicativa (ore 140): chimica farmaceutica e tossicologica molecolare II . . . . . . ore 30 epidemiologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30 patologia comparata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore ((40)) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione . . . . . . ore 40 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400 3° Anno: Sperimentale (ore 230): tossicologia sperimentale III. . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II. . . . . . . . . . ore 80 tossicologia da abuso di farmaci . . . . . . . . . . . . . . . ore 70 Tecnico-applicativa (ore 170): tossicologia nutrizionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 70 legislazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 organizzazione di laboratori e centri di tossicologia. . . . . ore 50 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1987 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 141

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