Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1006/1975

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 11/06/1976 In vigore dal: 31/10/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 1006

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1006/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 1006 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 , e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 194, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione, in malattie dell'apparato digerente. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 1 Art. 195. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente e ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica. Art. 196. - La scuola ha la durata di 4 anni di cui uno dedicato al tirocinio pratico. Abbreviazioni del corso potranno essere concesse a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, soltanto a coloro che diano dimostrazione documentata di avere preparazione, servizio ed attività scientifica nel campo specifico di riconosciuto merito e svolti in ambienti qualificati. In ogni caso l'abbreviazione del corso deve essere dettagliatamente motivata dal consiglio della scuola. Art. 197. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti: 1° Anno: anatomia patologica; fisiopatologia; chimica clinica; semeiotica fisica e strumentale (1° anno); clinica medica (1° anno). 2° Anno: semeiotica fisica e strumentale (2° anno); semeiotica radiologica; malattie del tubo digerente; clinica medica (2° anno). 3° Anno: malattie del fegato e del pancreas; clinica medica (3° anno). 4° Anno: tirocinio pratico da svolgersi in qualificate cliniche universitarie o reparti ospedalieri. A queste materie fondamentali obbligatorie potranno essere aggiunte le seguenti sei materie complementari con corsi semestrali: parassitologia (1° anno); psicopatologia (1° anno); dietetica (2° anno); chirurgia dell'apparato digerente (2° anno); immunologia (3° anno); farmacologia (3° anno). Art. 198. - L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà per titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 199. - Sono disponibili otto posti per ciascun anno di corso. Gli iscritti alla scuola hanno obbligo di frequentare le lezioni, le corsie ed i laboratori nonchè di prestare servizio, se richiesti, nell'istituto come medici interni con funzioni assistenziali. Gli allievi che non dimostrino di aver ottemperato alla richiesta frequenza, non saranno ammessi a sostenere le prove di esami. Art. 200. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali e triennali saranno sostenuti rispettivamente alla fine del biennio ed alla fine del triennio. Art. 201. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma, gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami, dovranno sostenere una dissertazione scritta su un argomento di carattere gastroenterologico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 54

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