Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1007/1963

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 09/08/1963 In vigore dal: 30/06/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. 1007

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1007/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. 1007 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto, il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 306 e 307, relativi all'ordinamento della scuola di specializzazione in Radiologia e terapia fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 306. - La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'Istituto di radiologia. Il direttore della scuola è il professore di ruolo di radiologia. Il numero massimo degli allievi da ammettere ogni anno accademico è di otto. Art. 307. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Elettrologia e fisica delle radiazioni; 2) Anatomia e radiografia normale; 3) Tecnica radiografica; 4) Semeiotica radiologica. 2° anno: 1) Elettrologia e fisica delle radiazioni; 2) Radiobiologia; 3) Tecnica e principi generali delle radioterapie; 4) Semeiotica radiologica. 3° anno: 1) Medicina nucleare; 2) Patologia da radiazioni e protezioni; 3) Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale; 4) Radioterapia clinica. Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto di Radiologia. Oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni, gli allievi dovranno superare annualmente gli esami di profitto nelle materie prescritte, quale condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Il programma di insegnamento potrà essere integrato da conferenze o brevi corsi iconografici. Alla fine degli esami di corso gli allievi dovranno presentare una tesi scritta, e sostenere un esame di diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 78. - VILLA

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