Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1008/1976
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 1008
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1008/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 1008
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 27, relative all'esame di laurea in economia e commercio, è modificato nel senso che la norma contrassegnata con la lettera a) è abrogata e sostituita dalla seguente: a) nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema che rientri in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella facoltà, esclusi gli insegnamenti delle lingue straniere. Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento complementare di immunopatologia muta denominazione in quella di immunologia clinica. Dopo l'art. 144, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in economia aziendale e diritto dell'economia presso la facoltà di economia e commercio. Scuola di specializzazione in economia aziendale e diritto dell'economia Art. 1 Art. 145. - È istituita presso la facoltà di economia e commercio una scuola di specializzazione in economia aziendale e diritto dell'economia. Gli iscritti al corso di specializzazione non possono superare il numero di 100. La scuola, che ha sede presso i locali dell'Università si propone la formazione di personale dirigente specializzato per le amministrazioni pubbliche, per le imprese private e per gli istituti di credito. Art. 146. - Il corso di studi avrà la durata di due anni. L'insegnamento sarà svolto mediante lezioni teoriche, conferenze ed esercitazioni pratiche sulle seguenti discipline: 1) ragioneria generale ed applicata; 2) diritto privato dell'economia; 3) scienza delle finanze e diritto tributario; 4) diritto pubblico dell'economia; 5) tecnica bancaria industriale e commerciale. I corsi saranno svolti secondo un programma unitario concordato, al principio dell'anno accademico, dal consiglio direttivo presieduto dal direttore della scuola. Art. 147. - Gli organi della scuola sono: 1) il direttore, nominato per un quadriennio dal consiglio della facoltà di economia e commercio; 2) il consiglio direttivo, composto da tre professori nominati dal consiglio della facoltà di economia e commercio tra il personale docente della scuola e da un rappresentante di ciascuno degli enti aderenti. Art. 148. - Il direttore coordina l'attuazione del programma d'insegnamento deliberato dal consiglio direttivo e provvede a tutte quelle funzioni che non siano di competenza del consiglio direttivo della scuola. Art. 149. - Il personale insegnante sarà costituito da almeno tre professori nominati dalla facoltà di economia e commercio. Il direttore può integrare il personale docente affidando l'incarico di svolgere conferenze, lezioni integrative o corsi di esercitazioni a magistrati, avvocati, dirigenti di aziende pubbliche o private ed a cultori delle materie d'insegnamento oggetto del corso. Art. 150. - Alla scuola sono ammessi: laureati in scienze economiche e commerciali, in giurisprudenza, in scienze politiche ed in scienze statistiche ed attuariali. Art. 151. - L'iscrizione comporta il pagamento di una tassa annua di L. 20.000. Art. 152. - L'iscritto è obbligato a frequentare assiduamente i corsi osservando tutte le norme regolamentari, didattiche e disciplinari. Art. 153. - Al termine del corso, l'iscritto dovrà sostenere un esame orale dinnanzi alla commissione esaminatrice composta di tutti i docenti della scuola e presieduta dal direttore. "L'esame comporta il pagamento di una tassa di esame di L. 7.000. All'iscritto che abbia sostenuto con esito favorevole detto esame sarà rilasciato un diploma di specializzazione in economia aziendale e diritto dell'economia. Art. 154. - Il diploma di specializzazione è rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni. Il diploma ha valore legale e costituisce titolo preferenziale in conformità a quanto disposto dalla legge. Il rilascio del diploma comporta il pagamento di una tassa di L. 6.000. Art. 155. - A tutte le spese necessarie per il funzionamento della scuola, ivi compresi i compensi per il personale docente, si provvederà con le entrate provenienti dalle tasse degli iscritti, dai contributi di enti pubblici e privati, dalle sovvenzioni governative e da eventuali contributi dell'Università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977 Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 71
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