Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1010/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1010
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1010/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1010
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti
dalle imprese artigiane della provincia di Pavia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo 15 gennaio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia, stipulato tra le Associazioni degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; cui ha aderito, in data 24 novembre 1959, la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Pavia, in data 30 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali è stato stipulato, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo 15 gennaio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 26. - VILLA
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