Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1012/1984

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 11/02/1985 In vigore dal: 11/10/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 1012

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1012/1984 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 1012 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 92 - all'elenco degli insegnamenti complementari del secondo gruppo del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti insegnamenti: metodi probabilistici, statistici e processi stocastici; teoria delle decisioni; linguaggi formali e compilatori; teoria degli algoritmi e della calcolabilità; metodi per il trattamento dell'informazione; documentazione automatica; teoria dell'informazione; riconoscimento automatico delle forme; istituzioni di meccanica superiore; meccanica dei continui; analisi numerica; complementi di analisi numerica. Art. 99 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti insegnamenti: INDIRIZZO GENERALE 2° gruppo: teorie quantistiche; istituzioni di meccanica quantistica; elettrodinamica. Art. 1 Art. 107 - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per l'indirizzo organico-biologico sono eliminati i seguenti insegnamenti: chimica organica teorica; chimica degli alti polimeri; chimica dell'alimentazione. Allo stesso elenco, sempre per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti insegnamenti: didattica chimica; chimica fisica biologica; chimica tossicologica; chimica ambientale; chimica organica industriale; chimica macromolecolare; fitochimica; chimica organica superiore. All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i seguenti insegnamenti: didattica chimica; chimica fisica biologica; chimica tossicologica; chimica ambientale; teoria degli elettroliti; spettroscopia a radio frequenze; analisi chimica applicata; chimica analitica clinica; chimica e tecnologia delle acque; chimica fisica industriale; chimica fisica dei polimeri; catalisi; termodinamica di processi irreversibili. Art. 111 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: spettroscopia molecolare; storia della chimica; chimica bromatologica; chimica dei composti di coordinazione; chimica fisica dello stato solido; chimica fisica tecnica; metodi fisici in chimica organica; meccanismi di reazione in chimica inorganica; chimica e tecnologia della catalisi; catalisi; chimica fisica dei polimeri. Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: didattica delle scienze geologiche; mineralogia sistematica; esercitazioni di analisi chimica qualitativa; chimica delle sostanze organiche naturali; entomologia; protozoologia. Il secondo comma dell'art. 124, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, è soppresso e sostituito come segue: Art. 124, secondo comma: "Al termine del secondo anno di corso lo studente, per essere ammesso al terzo anno di corso presso una qualunque facoltà di ingegneria e politecnico, dovrà aver superato tutti gli esami fondamentali comuni ai vari indirizzi, e l'esame obbligatorio (sul piano nazionale o della facolta), relativo all'indirizzo prescelto al momento dell'iscrizione al secondo corso". Art. 125 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti: bioclimatologia; biochimica cellulare; biochimica vegetale; biologia delle popolazioni umane; conservazione della natura e delle sue risorse; genetica molecolare; laboratorio di tecniche fisiologiche; protozoologia. Il secondo comma dell'art. 126 è soppresso e sostituito come segue: Art. 126, secondo comma: "L'insegnamento di zoologia importa due esami distinti, relativi ai due anni di insegnamento, nel primo dei quali viene trattata la parte generale, nel secondo la parte sistematica". I commi secondo e terzo dell'art. 127 sono soppressi e sostituiti come segue: Art. 127: secondo comma: "La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni prima dell'esame di laurea"; terzo comma: "Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze biologiche lo studente a meno di aver presentato un piano di studi approvato dal C.C.L., deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari". Il primo comma dell'art. 128 è soppresso e sostituito come segue: Art. 128, primo comma: "L'esame di laurea comprende l'esposizione della tesi di laurea ed una discussione dei risultati conseguiti atta a dimostrare la preparazione culturale del candidato in ottemperanza all'art. 18 del presente statuto". Art. 130 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono soppressi i seguenti insegnamenti: chimica organica; analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale); etnologia; cristallografia strutturale; genetica evoluzionistica. Allo stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti: geologia matematica; meccanica delle rocce; paleobotanica; termodinamica. Gli articoli 131, 132, 133, secondo comma, 134, sono soppressi e sostituiti come segue: Art. 131. - L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere l'esame di fisica sperimentale primo anno. L'esame di fisica sperimentale primo anno deve precedere l'esame di fisica sperimentale secondo anno. L'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica deve precedere l'esame di mineralogia. L'esame di mineralogia deve precedere l'esame di petrografia. Sono obbligatori due anni di internato al terzo e al quarto anno. Annualmente la facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, indicherà i corsi complementari che saranno attivati nell'anno accademico, in conformità con i disposti dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 . Art. 132. - A meno di aver presentato un piano di studi autonomo, approvato dal consiglio di corso di laurea, lo studente per essere ammesso all'esame di laurea deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 133. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto un colloquio di cultura generale nelle scienze geologiche, da sostenersi davanti ad una commissione nominata dal preside. L'esito di tale colloquio, però, non ha carattere preclusivo. Art. 134. - L'esame di laurea comprende: 1) la discussione orale della tesi di laurea; 2) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della facoltà, diverse fra di loro e da quelle formate oggetto della tesi di laurea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 324

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1012/1984 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1984

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato. Decreto del Presidente della Repubblica 1222 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1221 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, recante… Decreto del Presidente della Repubblica 1220 Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'a… Decreto del Presidente della Repubblica 1219 Istituzione di un istituto d'arte in Vittorio Veneto. Decreto del Presidente della Repubblica 1218