Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1013/1975

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.

Pubblicato: 01/07/1976 In vigore dal: 24/09/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. 1013

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1013/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. 1013 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 , e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 109 a 120, relativi alla scuola per assistenti sociali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della successiva numerazione. Art. 1 Art. 109. - Nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena è istituita una scuola per assistenti sociali, ai sensi dell' art. 20, lettera a), del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . La scuola ha per fine la formazione di assistenti sociali attraverso insegnamenti teorici e professionali integrati da un sistema permanente di seminari interdisciplinari di studio, da tirocini e da esercitazioni. La scuola conferisce il diploma di assistente sociale. Art. 110. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica, o di abilitazione degli istituti magistrali o di istituti secondari superiori ordinati su non meno di cinque anni di corso. Art. 111. - La scuola gode di autonomia agli effetti didattici. I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo annuo stanziato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Siena e dagli eventuali contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati e sono amministrati dall'Università. Art. 112. - Il consiglio della scuola è composto dal preside della facoltà di giurisprudenza, dal direttore della scuola e dai docenti della scuola che siano incaricati dell'insegnamento delle discipline previste dal piano di studi. Il consiglio: a) delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relativa alla scuola; b) dà parere alla facoltà di giurisprudenza per proporre al rettore la nomina del direttore della scuola da scegliersi fra i docenti di ruolo dei corsi di giurisprudenza e di scienze politiche; c) propone alla facoltà di giurisprudenza i docenti della scuola; d) predispone nei termini stabiliti dalla legge il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione degli organi accademici competenti. Art. 113. - Il direttore è nominato dal rettore su proposta della facoltà di giurisprudenza, udito il parere del consiglio della scuola; dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola. Egli presiede il consiglio dei professori della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti il medesimo. Art. 114. - I docenti sono nominati dal rettore su proposta del consiglio della scuola alla facoltà di giurisprudenza che provvede a sua volta a proporli al senato accademico e al consiglio di amministrazione dell'Università. I docenti degli insegnamenti professionali devono di norma possedere il diploma di assistente sociale. I docenti degli insegnamenti professionali svolgono anche l'attività di coordinamento e di assistenza ai seminari, ai tirocini, ed alle esercitazioni professionali. Art. 115. - Il corso di studio per il conseguimento del titolo di assistente sociale ha la durata di tre anni. Lo svolgimento delle lezioni e degli esami è regolato dal calendario accademico. Art. 116. - Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti: istituzioni di servizio sociale I; istituzioni di servizio sociale II; metodologia del servizio sociale I; metodologia del servizio sociale II; servizio sociale e politica sociale I; servizio sociale e politica sociale II; amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; metodologia della ricerca sociale I; metodologia della ricerca sociale II; sociologia e antropologia culturale; psicologia; psicologia differenziale e applicata; psicologia sociale; elementi di diritto pubblico (semestrale); elementi di diritto privato (semestrale); legislazione sociale; economia politica e politica economica; statistica; elementi di biologia e fisiologia; igiene e medicina sociale. Lo studente deve scegliersi altri quattro insegnamenti tra quelli annualmente indicati dal consiglio della scuola nell'ambito di quelli della facoltà di giurisprudenza e delle altre facoltà dell'Università di Siena. I seminari interdisciplinari di studio sono svolti nei primi due anni di corso e lo studente deve seguirne uno per ogni anno; la durata media è di 5 mesi. I tirocini sono svolti nel secondo e terzo anno di corso e lo studente deve svolgerne uno per anno; la durata media è di un anno accademico. Le esercitazioni professionali si svolgono nell'ambito di singoli insegnamenti e tra gruppi interdisciplinari. Art. 117. - Per essere ammesso agli esami lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza alle lezioni e aver frequentato con esito positivo sia i seminari che i tirocini. Per conseguire il diploma lo studente deve presentare una dissertazione scritta (ricerca o contributo sperimentale dello studente) e sostenere un colloquio dopo il superamento di tutti gli esami. Art. 118. - La scuola potrà avere un regolamento interno. Art. 119. - Il numero massimo delle iscrizioni annualmente consentite è di trenta (30) ma può essere modificato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della scuola approvata dal senato accademico. L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per soli esami. Art. 120. - L'importo delle tasse è stabilito nel modo seguente: L. 30.000 annuo per gli studenti in corso; L. 2.000 annue per gli studenti fuori corso; la tassa di diploma, ai sensi dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 , è fissata in L. 6.000. Art. 121. - Gli studenti partecipano alla vita della scuola e beneficiano dell'assistenza universitaria secondo le norme in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 15

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