Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1019/1949

Classificazione nella rete delle strade statali della strada ex militare "Cadorna".

Pubblicato: 18/01/1950 In vigore dal: 20/10/1949 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1019

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1019/1949 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1019 ## Classificazione nella rete delle strade statali della strada ex militare "Cadorna". Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 , col quale è stata istituita l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.); Visto l' art. 3, comma secondo, lettera c), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 , recante modifiche e integrazione al decreto legislativo precitato; Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali la strada ex militare "Cadorna" (lunga km. 26+500) che dal comune di Romano Alto conduce all'Ossario monumentale del Grappa, comprendendovi anche il tratto di strada comunale (lungo km. 3) congiungente la strada suddetta alla S.S. n. 47; Visto il voto 30 marzo 1949, n. 91, del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.; Visto il voto 24 maggio 1949, n. 1355, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta: È classificata nella rete delle strade statali la strada, della lunghezza complessiva di km. 29+500, che ha il seguente percorso: "Innesto con la S.S. n. 47 presso Bassano del Grappa-Romano Alto-Ossario del Monte Grappa". Tale strada è iscritta nell'elenco delle strade statali col n. 141 e con la denominazione "Strada Cadorna". In conseguenza la strada ex militare "Cadorna" passa dai beni patrimoniali dello Stato al patrimonio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 37. - FRASCA

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