Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1021/1981
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1021
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1021/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1021
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Gli articoli 604, 605, 606, 607 e 608, relativi alla prima scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva (due scuole) Art. 604. - Sono istituite due scuole di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva; la prima ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie tropicali ed infettive, la seconda presso l'istituto di II clinica medica generale e terapia medica. Le scuole conferiscono il "diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva". La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 605. - La durata del corso degli studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 606. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in: ottanta specializzandi (venti per ogni anno di corso) per la prima scuola; trentasei specializzandi (nove per ogni anno di corso) per la seconda scuola. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 607. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia clinica; 2) farmacologia clinica; 3) chimica clinica, coprologia, parassitologia; 4) genetica; 5) biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: 6) clinica medica generale I; 7) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I; 8) anatomia ed istologia patologica I; 9) fisiopatologia e semeiotica digestiva I; 10) radiologia e medicina nucleare I; 11) scienza dell'alimentazione e dietetica. 3° Anno: 12) clinica medica generale II; 13) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II; 14) anatomia ed istologia patologica II; 15) fisiopatologia e semeiotica digestiva II; 16) radiologia e medicina nucleare II; 17) endoscopia digestiva I. 4° Anno: 18) clinica medica generale III; 19) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III; 20) endoscopia digestiva II; 21) terapia intensiva; 22) gastroenterologia pediatrica; 23) elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso. Art. 608. - È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'Istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
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