Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1024/1986
Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 1024
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1024/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 1024
## Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza
per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio
liquefatto per autotrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , sugli olii minerali e carburanti, in relazione all' art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170 , sui distributori automatici di carburanti e all' art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327 , sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986; Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Elementi essenziali degli impianti 1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208 , è sostituito dal seguente: "Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali: a) uno o due serbatoi; b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto; c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio; d) uno o due apparecchi di distribuzione". NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 208/1971 , come modificato dall'art. 1 del D.P.R. qui pubblicato, è il seguente: "Art. 2 (Elementi essenziali dell'impianto). - Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali: a) uno o due serbatoi; b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto; c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio; d) uno o due apparecchi di distribuzione. In luogo delle elettropompe possono essere impiegate anche pompe fluidodinamiche. I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui agli articoli seguenti".
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