Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1025/1984

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi del Molise.

Pubblicato: 15/02/1985 In vigore dal: 22/10/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1984, n. 1025

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1025/1984 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1984, n. 1025 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi del Molise. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590 , concernente, fra l'altro, l'istituzione dell'Università statale degli studi del Molise con sede in Campobasso; Veduto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Veduto il parere espresso al riguardo dal Consiglio universitario nazionale; Considerato che nel decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585 , di approvazione dello statuto dell'Università del Molise, non sono comprese le norme statutarie relative all'ordinamento della facoltà di scienze economiche e sociali; Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario, e considerato l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585 , è integrato e modificato come appresso: Articolo unico Dopo la parte II - Ordinamento degli studi - con il conseguente scorrimento della numerazione del capitolo e articoli successivi, è inserito il cap. I con i relativi articoli concernenti la facoltà di scienze economiche e sociali. CAPITOLO I Art. 1 Art. 17 (Facoltà di scienze economiche e sociali). - La facoltà di scienze economiche e sociali conferisce: A) la laurea in scienze economiche e sociali; B) la laurea in scienze dell'amministrazione. Art. 18 (A) (Laurea in scienze economiche e sociali). - La durata del corso di studi per la laurea in scienze economiche e sociali è di quattro anni e comprende l'indirizzo economico e l'indirizzo sociale. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge ( art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 ). Art. 19 Per conseguire la laurea in scienze economiche e sociali dovranno essere seguiti con il superamento degli esami relativi, almeno venti corsi annuali oltre a due prove pratiche di lingue, scelte tra le seguenti: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco. Le prove pratiche dovranno concernere due lingue straniere diverse e dovranno essere superate entro il primo biennio. Art. 20 (Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi del corso di laurea in scienze economiche a sociali): istituzioni di economia politica; economia politica; statistica metodologica; analisi matematica I; analisi matematica II; sociologia generale; istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale. Art. 21 (Elenco degli insegnamenti, per il corso di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo economico, dal quale la facoltà trarrà gli insegnamenti necessari a completare il piano degli studi): analisi economica; economia matematica; economia e politica monetaria; politica economica e finanziaria; scienza delle finanze; analisi delle economie arretrate; economia dei Paesi socialisti; economia internazionale; sistemi economici comparati; storia dell'analisi economica; teoria e politica dello sviluppo economico; contabilità economica nazionale; econometria; istituzioni di statistica economica; analisi dei costi e dei benefici con applicazioni alla conservazione del suolo; analisi dei sistemi e sue applicazioni alla valutazione dei progetti pubblici; demografia ed economia della popolazione; economia montana e forestale; economia e politica agraria; economia e politica del lavoro; economia urbana e delle localizzazioni; problemi dello sviluppo italiano con particolare riguardo al Mezzogiorno; tecniche di programmazione economica nazionale; tecniche di programmazione economica regionale; economia e organizzazione aziendale; economia e politica industriale; sistemi informativi e decisionali delle grandi imprese; sistema monetario e creditizio italiano; economia dell'impresa; analisi dei costi; ragioneria e contabilità aziendale; economia delle aziende pubbliche; economia ed organizzazione della ricerca industriale; finanza aziendale; gestione del personale e relazioni industriali; gestione economica e finanziaria delle aziende di credito; gestione e controllo amministrativo dell'impresa; organizzazione della produzione; tecnica delle ricerche di mercato; tecnica delle assicurazioni; controllo statistico della qualità; econometria (applicata alla gestione delle imprese); elaborazione automatica dei dati; matematica finanziaria; programmazione matematica (applicata al problema dell'impresa); ricerca operativa (applicata ai problemi dell'impresa); statistica aziendale; matematica finanziaria e attuariale; statistica matematica; statistica e calcolo delle probabilità; storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea; storia dell'industria; storia della popolazione. Art. 22 (Elenco degli insegnamenti per il corso di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo sociale, dal quale la facoltà trarrà gli insegnamenti necessari a completare il piano degli studi): analisi delle classi e dei gruppi sociali; sociologia del lavoro e dell'industria; sociologia politica; sociologia urbana e rurale; antropologia culturale; sociologia religiosa; storia dell'analisi sociologica; analisi del funzionamento del potere legislativo; analisi dell'amministrazione della giustizia; filosofia delle scienze sociali; partiti politici e gruppi di pressione; politica comparata; scienza della politica; il sistema politico italiano; storia delle dottrine politiche; storia delle istituzioni politiche; istituzioni di diritto privato; diritto agrario (pubblico e privato); diritto commerciale; diritto del lavoro e relazioni industriali; diritto industriale (pubblico e privato); diritto tributario; legislazione sulle banche, la borsa e i risparmi; istituzioni di diritto pubblico; fondamenti di teoria dell'organizzazione complessa; programmazione e bilancio; scienza dell'amministrazione; diritto amministrativo; diritto finanziario e contabilità pubblica; diritto pubblico comparato; diritto pubblico dell'economia; governo locale; organizzazione costituzionale dello Stato; storia dell'economia antica; storia economica e sociale del Medio Evo; storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea; storia dell'industria; storia della popolazione; storia dei partiti e dei movimenti politici; storia sociale del mondo antico; storia delle scienze e della tecnica; storia del movimento contadino e operaio; sociologia delle comunicazioni di massa; sociologia dell'educazione; sociologia della famiglia. Art. 23. - Il consiglio di facoltà formulerà più piani di studio alternativi. Tali piani dovranno in ogni caso comprendere almeno due corsi annuali di economia politica, due corsi annuali di matematica, un corso annuale di statistica, un corso annuale di sociologia, un corso annuale di diritto. I corsi in questione dovranno essere scelti fra quelli idonei a fornire allo studente una preparazione istituzionale e metodologica. Nel caso di piani individuali, lo studente dovrà scegliere i corsi stessi fra quelli annualmente all'uopo segnalati dal consiglio di facoltà. Art. 24. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta fra quelle seguite nel proprio corso di studi. L'esame di laurea potrà consistere anche in prove aggiuntive con le modalità indicate dal consiglio di facoltà anno per anno. Art. 25 (B) (Laurea in scienze dell'amministrazione). - La durata del corso di studi per la laurea in scienze dell'amministrazione è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge ( art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 ). Il corso di laurea prevede i seguenti indirizzi: pubblico, privato, internazionale. Sono insegnamenti fondamentali comuni: 1) istituzioni di economia e finanza; 2) istituzioni di diritto privato; 3) istituzioni di diritto pubblico; 4) storia dell'amministrazione pubblica antica e moderna; 5) diritto privato dell'economia; 6) istituzioni di diritto internazionale; 7) istituzioni di diritto penale; 8) organizzazione aziendale privata e pubblica; 9) politica economica; 10) diritto amministrativo (biennale); 11) diritto del lavoro e diritto sindacale; 12) diritto penale amministrativo; 13) scienza dell'amministrazione; 14) scienza delle finanze; 15) amministrazione comparata; 16) diritto pubblico dell'economia; 17) diritto regionale e degli enti locali; 18) diritto tributario; 19) organizzazione pubblica. Sono insegnamenti fondamentali inoltre: A) Per l'indirizzo pubblico: 1) contabilità di Stato e degli enti pubblici; 2) diritto del pubblico impiego; 3) giustizia amministrativa; 4) lingua straniera (biennale). B) Per l'indirizzo privato: 1) lingua straniera (biennale); 2) organizzazione imprenditoriale; 3) partecipazioni pubbliche; 4) relazioni industriali. C) Per l'indirizzo internazionale: 1) diritto delle Comunità europee; 2) diritto internazionale privato; 3) diritto internazionale pubblico; 4) lingua straniera (biennale). Sono insegnamenti complementari: 1) analisi comparativa delle organizzazioni; 2) criminologia; 3) diritto bancario ed assicurativo; 4) diritto civile; 5) diritto commerciale; 6) diritto privato comparato; 7) diritto sanitario; 8) dottrina generale dello Stato; 9) economia aziendale; 10) economia del lavoro; 11) economia dello sviluppo; 12) economia e politica industriale; 13) finanza ed economia internazionale; 14) elementi di ragioneria pubblica; 15) giustizia costituzionale; 16) governo locale; 17) informatica ed organizzazione aziendale; 18) legislazione del lavoro; 19) legislazione e politica meridionalistica; 20) lingua francese (biennale); 21) lingua inglese (biennale); 22) lingua russa (biennale); 23) lingua spagnola (biennale); 24) lingua tedesca (biennale); 25) pianificazione ed organizzazione territoriale; 26) politica finanziaria; 27) sociologia della famiglia, del lavoro e dell'industria; 28) sociologia dell'organizzazione; 29) sociologia giuridica; 30) storia economica; 31) teoria del comportamento amministrativo; 32) teoria delle organizzazioni complesse; 33) teoria e politica dello sviluppo economico. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali comuni, di tutti gli insegnamenti fondamentali di un indirizzo e almeno di quattro, da lui scelti, tra quelli complementari. Art. 26 Ai fini della laurea in scienze dell'amministrazione, sono dichiarati propedeutici i seguenti esami: istituzioni di diritto pubblico per: diritto amministrativo, diritto pubblico dell'economia, diritto regionale e degli enti locali, diritto tributario, organizzazione pubblica, diritto delle Comunità europee; istituzioni di diritto privato per: diritto privato dell'economia, partecipazioni pubbliche, relazioni industriali, legislazione del lavoro, diritto bancario e assicurativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro e diritto sindacale; organizzazione aziendale privata e pubblica per:organizzazione imprenditoriale, informatica ed organizzazione aziendale; politica economica per: politica finanziaria; diritto amministrativo per: contabilità di Stato e degli enti pubblici, diritto del pubblico impiego, giustizia amministrativa, diritto regionale e degli enti locali, diritto pubblico dell'economia, diritto sanitario, teoria del comportamento amministrativo; istituzioni di diritto penale per: diritto penale amministrativo; istituzioni di economia e finanza per: politica economica, scienza delle finanze. Art. 27 L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta tra quelle seguite nel proprio corso di studi. L'esame di laurea potrà consistere anche in prove aggiuntive con le modalità indicate dal consiglio di facoltà anno per anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 318

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