Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1027/1956
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1956, n. 1027
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1027/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1956, n. 1027
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772 ; 1 ottobre 1931, n. 1380 ; 26 ottobre 1933, n. 2401 ; 13 dicembre 1934, n. 2423 ; 1 ottobre 1931, n. 2076 ; 20 aprile 1939, n. 1067 ; 1 agosto 1941, n. 893 ; 26 marzo 1942, n. 330 ; 5 settembre 1942, n. 1178 ; 21 gennaio 1943, n. 21; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735; e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458 ; 30 ottobre 1949, n. 1002 ; 30 maggio 1950, n. 615 ; 11 aprile 1951, n. 471 ; 27 ottobre 1951, n. 1701 ; 31 agosto 1951, n. 1824 ; 25 luglio 1952, n. 1350 ; 16 ottobre 1952, n. 4013 ; 27 marzo 1954, n. 734 ; 24 settembre 1954, n. 1135 ; 4 febbraio 1955, n. 116 ; 24 luglio 1955, n. 801 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Art. 30, dopo la lettera f), è aggiunto: g) la laurea in scienze geologiche. Dopo l'art. 68 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dei corso di laurea in scienze geologiche con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 69. - Laurea in scienze geologiche. La durata del corso di studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica sperimentale (biennale); 3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 4) Mineralogia; 5) Geologia; 6) Paleontologia; 7) Geologia applicata; 8) Geografia; 9) Geografia fisica; 10) Topografia e cartografia; 11) Fisica terrestre; 12) Petrografia. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica organica; 2) Chimica fisica; 3) Geochimica; 4) Astronomia; 5) Geodesia; 6) Zoologia; 7) Botanica; 8) Antropologia; 9) Etnologia; 10) Analisi matematica (algebrica, ed infinitesimale (biennale); 11) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 12) Statistica. Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere indirizzo biogeografico. Gli insegnamenti, sia fondamentali, sia complementari, sono di regola integrati da esercitazioni pratiche sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri di accertamento. Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche. Art. 70. - L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere l'esame di topografia e cartografia. Gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica e di fisica, debbono precedere l'esame di mineralogia. L'esame di mineralogia deve precedere l'esame di petrografia. Gli esami di mineralogia, petrografia e paleontologia devono precedere l'esame di geologia. L'esame di geologia deve precedere quello di geologia applicata. Art. 71. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 72. - Per il conseguimento della laurea in scienze geologiche lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento di scienze geografiche concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni prima del giorno della laurea insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione di cui all'art. 10. Art. 73. - L'esame di laurea comprende: 1) una prova pratica nella materia scelta per la tesi di laurea; 2) la discussione orale della prova pratica e della tesi di laurea; 3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie di insegnamento della Facoltà, diverse fra loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea. Fa parte, inoltre, dell'esame di laurea un colloquio di cultura generale nelle scienze geologiche, da sostenere dinanzi ad una Commissione di cinque professori ufficiali della Facoltà, fra cui il preside. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1256 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 161. - RELLEVA
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