Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1031/1953

Inclusione dell'abitato di Tossicia (Teramo) fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

Pubblicato: 27/01/1954 In vigore dal: 12/09/1953 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 1031

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1031/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 1031 ## Inclusione dell'abitato di Tossicia (Teramo) fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 ; Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006 , col quale l'abitato di Tossicia, in provincia di Teramo, fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare; Considerato che, per la parte nord-ovest del detto abitato, in seguito a nuovi accertamenti, è risultata l'impossibilità di eseguire utili opere di consolidamento, riconoscendosi, invece, opportuno di trasferire la detta zona dell'abitato in nuova sede; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1527, emesso nell'adunanza del 28 luglio 1953; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell' art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Tossicia, in provincia di Teramo, limitatamente alla zona nord-ovest, indicata in rosso nell'annessà planimetria 24 aprile 1953, vistata dal Ministro proponente, restando annullato il succitato decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2006 , per quanto riguarda il consolidamento della zona medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 1953 EINAUDI MERLIN Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 55. - PALLA

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