Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1034/1961

Approvazione della variante al vigente piano regolatore della citta' di Napoli per la zona del Drizzagno al corso Vittorio Emanuele del piano particolareggiato della medesima zona.

Pubblicato: 17/10/1961 In vigore dal: 16/03/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 1034

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1034/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 1034 ## Approvazione della variante al vigente piano regolatore della citta' di Napoli per la zona del Drizzagno al corso Vittorio Emanuele del piano particolareggiato della medesima zona. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 29 maggio 1939, n. 1208 , con la quale è stato approvato il piano regolatore generale della città di Napoli; Vista la deliberazione commissariale 25 novembre 1959, n. 9564, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 1 dicembre 1939, con la quale il comune di Napoli ha adottato una variante al piano regolatore generale di quella città per la zona del Drizzagno al corso Vittorio Emanuele; Vista la deliberazione commissariale del 25 novembre 1959, n. 9865, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 1 dicembre 1959, con la quale il comune di Napoli ha adottato il piano particolareggiato di esecuzione della variante suddetta per la stessa zona del Drizzagno al corso Vittorio Emanuele; Considerato che il procedimento seguito per la variante è regolare e che nei termini prescritti sono state presentate le seguenti osservazioni in merito alla variante stessa: Aldo Sandulli (1); Luisa Bernaus D'Elia ed altri (2); Silvia Manetta ved. Cortese ed altri (3); Carlo Morelli (4); Assunta Venditti (5); Francesco Acton ed altri (6); Vittoria Falco in Ferrari (7); Vittoria e Stefano Falco (8); Condominio del corso Vittorio Emanuele n. 54 (9); Vincenzo Serrelli ed altri (10); Collegio ingegneri ed architetti di Napoli (11); Michele Pagano ed altri (12); Condominio via Michelangelo Schipa n. 91 (13); Condominio via Michelangelo Schipa n. 115 (14); Considerato che alle predette osservazioni il comune di Napoli ha controdedotto con deliberazione commissariale 8 marzo 1960, n. 1989), approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta dell'11 marzo 1960; Considerato che anche in ordine al piano particolareggiato il procedimento seguito è regolare e che nei termini prescritti sono state presentate le seguenti opposizioni: Silvia Manetta ved. Cortese ed altri (1); Carlo Morelli (2); Assunta Venditti (3); Carlo Brancaccio (4); Carlo Brancaccio (5); Considerato che alle predette opposizioni il Comune ha controdedotto con deliberazione commissariale dell'8 marzo 1960, n. 1990 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta dell'11 marzo 1960; Considerato che le previsioni della variante di cui trattasi contemplano: a) il mutamento di destinazione da "verde pubblico" a "zona edilizia con caratteristiche speciali da definirsi in sede di piano particolareggiato" delle aree comprese tra il corso Vittorio Emanuele, il vico III Vittorio Emanuele, il tracciato del Drizzagno e la via Michelangelo Schipa; b) la destinazione a "zona edilizia con caratteristiche speciali da definirsi in sede di piano particolareggiato", delle restanti aree edificatorie comprese nel perimetro della variante; c) l'indicazione dei tracciati stradali; d) l'area riservata ad edificio scolastico; Considerato, che il piano particolareggiato di cui trattasi prevede essenzialmente la rigorosa definizione planimetrica ed altimetrica dell'edilizia da realizzare nella zona in questione; Considerato che i progetti suddetti riguardanti la variante al piano regolatore generale ed il relativo piano particolareggiato corrispondono di massima a quanto già prescritto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con i voti del 20 dicembre 1958, n. 2445 e del 1 agosto 1959, n. 1488; Che la variante al piano generale si inquadra nelle previsioni del progetto di nuovo piano regolatore generale del comune di Napoli; Che le soluzioni contenute nella variante e nel piano particolareggiato di cui trattasi, possono considerarsi nel loro insieme accettabili anche per le considerazioni riportate nel voto del 21 aprile 1960 del Consiglio superiore dei lavori pubblici appresso indicato; Che per tali considerazioni la variante su indicata appare meritevole di approvazione salvo per quanto riguarda le altezze massime degli edifici, per le quali occorre stabilire la riduzione a m. 24 per tutti gli edifici ad ovest del Drizzagno e di m. 28 per gli altri edifici ad est del Drizzagno stesso; Considerato, per quanto riguarda l'edificio prospiciente sul Drizzagno, a sud della terza traversa al corso Vittorio Emanuele, che può ammettersi il mantenimento dell'altezza già raggiunta ed a suo tempo autorizzata dal comune di Napoli, e ciò in conformità a quanto stabilito nel voto n. 2449 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 20 dicembre 1958, prescrivendo, peraltro, anche a titolo di compenso volumetrico e ad evitare un ulteriore addensamento edilizio della zona - tenuto altresì conto della situazione di fatto venutasi a creare per effetto di licenze rilasciate a suo tempo dal Comune - che per l'intero corpo adiacente, da costruire ancora, verso il corso Vittorio Emanuele, si riduca l'altezza di un piano rispetto ai limiti regolamentari in vigore e, per migliorare le condizioni della viabilità si mantenga la formazione di un porticato lungo il fronte del corso stesso; Considerato per quanto riguarda il piano particolareggiato, che le soluzioni da esso previste risultano ammissibili e rispondono in massima alle prescrizioni a suo tempo formulate, per cui appaiono meritevoli di approvazione; Che, peraltro, è necessario prescrivere alcune integrazioni, rettifiche e limitazioni al progetto del piano particolareggiato, al fine di meglio definire le caratteristiche planimetriche ed altimetriche dell'edilizia da realizzare nella zona; Che pertanto: a) il fabbricato F, come si è già detto, deve essere ridotto in altezza da m. 46,55 a m. 12,40 ed il numero dei piani fuori terra deve essere diminuito di una unità; b) la superficie dei fabbricati II (1 e 2) ed I, i quali coprono una estensione maggiore di quella prevista dal precedente piano di variante dovrà essere ridotta portando la area coperta del primo da mq. 412 a mq. 260 e quella del secondo da mq. 915 a mq. 662: tale riduzione va ottenuta distanziando il fabbricato I di almeno m. 10 dal fabbricato G ed arretrando i fabbricati H e I dal filo stradale del prolungamento della via A. D'Isernia; c) i due corpi di fabbrica U interni ai gruppi edilizi N, O, P, Q, S, T ed F, G possono invece ammettersi a condizione che non venga incrementata la densità abitativa e che essi vengano destinati per la maggior parte ad autorimesse; d) per quanto riguarda i corpi di fabbrica L/2 ed L/4 occorre prescrivere che le quote del terreno al piede di detti corpi sulle fronti orientali, siano uguali a quelle sulle corrispondenti verso occidente e che da dette quote il terreno sia uniformemente raccordato fino a quelle del terreno sul lato ovest della scuola, dando alla sistemazione un carattere quanto più possibile naturale ed integrandola con opportuna piantumazione; e) in relazione al corpo di fabbrica L/4, si deve osservare che l'avanzamento del corpo stesso verso ovest, fino al filo stradale del Drizzagno e la sua saldatura con il corpo di fabbrica a nord comportano un eccessivo addensamento di fabbricati sul fronte dello stesso Drizzagno ed occorre pertanto eliminare la saldatura anzidetta ed arretrare il corpo di fabbrica L/4 dal filo di detta strada di almeno m. 15; f) in ordine alla prescritta riduzione delle altezze massime fino a m. 24, per i fabbricati A, H, I, N, O, P, Q, R ed a m. 28 per i fabbricati L, L/1, L/2, L/3, L/4, le quote dei corpi di fabbrica anzidetti dovranno essere abbassate, in modo che la rispettiva altezza dal piano stradale, cui vanno riferite, non superi tale misura; Considerato che le osservazioni al progetto di variante: Aldo Sandulli (1); Luisa Bernaus D'Elia ed altri (2) Silvia Manetta ved. Cortese ed altri (3); Carlo Morelli (4); Assunta. Venditti (5); Francesco Acton ed altri (6): Vittoria Falco in Ferrari (7); Vittoria e Stefano Falco (8); Condominio del corso Vittorio Emanuele n. 54 (9); Vincenzo Serrelli ed altri (10); Collegio ingegneri ed architetti di Napoli (II); Michele Pagano ed altri (12); Condominio di via Michelangelo Schipa n. 91 (13) Condominio di via Michelangelo Schipa n. 115 (14) vanno respinte in conformità alle deduzioni comunali, fatta eccezione per la parte riguardante direttamente o indirettamente le altezze degli edifici, limitatamente alla quale le osservazioni risultano implicitamente accolte; Che le opposizioni al progetto di piano particolareggiato: Silvia Manetta vedova Cortese ed altri (1); Carlo Morelli (2); Assunta Venditti (3); vanno respinte per la parte in cui ripetono le censure giù sollevate con le osservazioni alla, variante, mentre sono da accogliere parzialmente per quanto attiene alla prescritta riduzione di altezza a metri 24 ed alle altre limitazioni precisate nei riguardi degli edifici E, H, L, L/1, L/2, L/3, L/4; Che la opposizione: Carlo Brancaccio (4) riguardante il fabbricato F va respinta, in quanto le limitazioni previste sono indispensabili in rapporto alla situazione della fabbricazione prospiciente il corso Vittorio Emanuele; Che la opposizione: Carlo Brancaccio (5) riguardante la distanza di m. 10 tra i fabbricati I e G va accolta in relazione a quanto sopra precisato; Considerato che il comune di Napoli non ha provveduto alla redazione di un piano finanziario, in quanto nessun onere è previsto a carico del Comune stesso per l'attuazione del piano particolareggiato; Considerato che appare congruo stabilire il termine di anni cinque per l'attuazione del piano particolareggiato di cui trattasi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto il voto n. 861 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 21 aprile 1960; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A condizione che il Comune introduca nel progetto le limitazioni, le integrazioni e le prescrizioni di cui in narrativa sono approvati la variante al vigente piano regolatore di Napoli per la zona del Drizzagno al corso Vittorio Emanuele ed il piano particolareggiato della medesima zona. I relativi progetti saranno vistati dal Ministro per i lavori pubblici in due planimetrie rispettivamente in scala 1: 1.000 e 1: 500 ed in due relazioni tecniche; Sono accolte parzialmente, per quanto riguarda le altezze dei fabbricati, così come precisate in narrativa, le osservazioni: Aldo Sandulli (1); Luisa Bernaus D'Elia ed altri (2); Silvia Manetta ved. Cortese (3); Carlo Morelli (4); Assunta Venditti (5); Francesco Acton ed altri (6); Vittoria Falco in Ferrari (7); Vittoria e Stefano Falco (8); Condominio del corso Vittorio Emanuele n. 54 (9); Vincenzo Serrelli ed altri (10); Collegio ingegneri ed architetti di Napoli (11); Michele Pagano ed altri (12); Condominio via Michelangelo Schipa n. 91 (13); Condominio via Michelangelo Schipa n. 115 (14), mentre, per quanto concerne le altre richieste o censure sono tutte respinte. È accolta la opposizione: Carlo Brancaccio (5). Sono parzialmente accolte le opposizioni Silvia Manetta ved. Cortese ed altri (1); Carlo Morelli (2); Assunta Venditti (3), nei limiti indicati nelle premesse. È respinta la opposizione: Carlo Brancaccio (4). Per la esecuzione del piano approvato è assegnato il termine di cinque anni a decorrere, dalla data del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla corte dei conti, addì 10 ottobre 1961 Atti del governo, registro n. 140, foglio n. 145. - VILLA

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