Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1037/1967

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 17/11/1967 In vigore dal: 05/09/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. 1037

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1037/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. 1037 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Presso la facoltà di farmacia può essere istituito il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , è aggiunta la "laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche". La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , è integrata nel senso che la facoltà di farmacia rilascia anche la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Dopo la tabella XXVII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , è inserita, assumendo il numero XXVII-bis la tabella annessa al presente decreto.

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