Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1040/1962
Norme sul trattamento economico e normativa dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1040
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1040/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1040
## Norme sul trattamento economico e normativa dei lavoratori agricoli
della provincia di Padova.
Relazione al Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Padova. Signor Presidente, l'unito decreto legislativo, che mi onoro di sottoporLe, regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1 ottobre 1960, n. 1027 , i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo 17 marzo 1953 di cointeressenza globale per la provincia di Padova ed il contratto collettivo 12 novembre 1956 per i lavoratori agricoli semifissi della provincia di Padova. L'art. 17 del contratto collettivo 17 marzo 1953 prevede due le controversie eventualmente insorgenti dall'applicazione del contratto medesimo saranno decise in prima istanza dai rappresentanti mendamentali delle Associazioni sindacali ed in seconda istanza dalle Associazioni sindacali stesse. L'art. 26 del contratto collettivo 12 Novembre 1956 dispone che le controversie derivanti dalla applicazione ed interpretazione del contratto debbono essere denunciate alle Associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Ad evitare dubbi interpretativi, deve ritenersi che l'eventuale decisione delle Associazioni cui è devoluta la cognizione delle controversie in parola non preclude, alle parti la facoltà di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria. Roma, addì 2 gennaio 1962 Il Ministro: SULLO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ad lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo collettivo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli; Visto il contratto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale 20 marzo 1960, per i salariati fissi in agricoltura; Visti, per la provincia di Padova: il contratto collettivo 17 marzo 1953, di cointeressenza globale, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale - Settore Terra -, l'Unione Provinciale italiana del Lavoro - Settore Terra; il contratto collettivo 12 novembre 1956, per i lavoratori agricoli semifissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Liberterra Provinciale, la Federbraccianti Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; il contratto collettivo integrativo 7 giugno 1957, e relativo allegato, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 12 novembre 1956; l'accordo collettivo 11 novembre 1958, per le paghe medie dei lavoratori agricoli, stipulato tra, l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Liberterra Provinciale, la Federbraccianti Provinciale; l'accordo collettivo 12 giugno 1959, per la determinazione della paga oraria da corrispondere agli operai addetti ai soli lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione dei Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale dei Sindacati Liberi, la Unione Provinciale italiana del Lavoro; il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i salariati fissi agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Liberterra Provinciale, la Federbraccianti Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i lavoratori agricoli avventizi e semifissi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo in pari data; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, nn. 3 e 4 della provincia di Padova, in data 30 dicembre 1960, e 30 gennaio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Padova, il contratto collettivo 17 marzo 1953, di cointeressenza globale, il contratto collettivo 12 novembre 1956, relativo ai lavoratori agricoli semifissi, il contratto collettivo integrativo 7 giugno 1957, per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 11 novembre 1958, relativo alle paghe medie dei lavoratori agricoli, l'accordo collettivo 12 giugno 1959, relativo alla determinazione della paga oraria da corrispondere agli operai addetti ai soli lavori di mietitura e trebbiatura, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai salariati fissi agricoli, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai lavoratori agricoli avventizi semifissi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori agricoli considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Padova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte del conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 5. - VILLA
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