Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1040/1964
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 1040
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1040/1964
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 1040
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 20. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di: "Istituto di diritto privato; Istituto di scienze demografiche". Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: 36) Topografia dell'Italia antica; 37) Storia della Chiesa; 38) Archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali; 39) Filologia umanistica; 40) Geografia economica; 41) Paleografia greca; 42) Teoria del restauro; 43) Sociologia. Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di: "Filosofia della scienza". Dopo l'art. 30 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente nuovo articolo. Art. 31. - Presso la Facoltà di lettere e filosofia funziona l'Istituto di filosofia". Dopo l'art. 36 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente nuovo articolo. Art. 37. - Presso la Facoltà di medicina e chirurgia funzionano i seguenti Istituti: "Istituto di microbiologia; Tisiologia". Art. 46, relativo alle propedeuticità dei corsi di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che sono aggiunti le seguenti: e) per la laurea in Scienze geologiche: l'esame di Chimica generale ed inorganica e l'esame di Fisica sperimentale devono precedere quello di Mineralogia; l'esame di Mineralogia deve precedere quello di Petrografia, Geologia, Mineralogia applicata e Geochimica; l'esame di Petrografia deve precedere quello di Vulcanologia e quello di Giacimenti minerari; l'esame di Paleontologia deve precedere quello di Geologia; l'esame di Geologia deve precedere quello di Geologia applicata e quello di Geologia regionale; l'esame di Matematica deve precedere quello di Fisica; l'esame di Geografia generale deve precedere quello di Geologia; gli esami di Mineralogia e paleontologia devono precedere quello di Sedimentologia; f) per la laurea in Scienze biologiche: gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica devono precedere quello di Chimica biologica e questo quello di Fisiologia generale. Art. 47, relativo alle modalità dell'esame di laurea dei corsi della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che il quinto comma, è abrogato e sostituito dal seguente: "Tali prove consistono: per la laurea in Chimica in un'analisi qualitativa inorganica ed in una quantitativa inorganica ed organica; per la laurea in Scienze naturali, in una prova, sulle materie biologiche (Zoologia e Botanica a scelta del candidato) e in una prova su quelle non biologiche (Mineralogia e Geologia a scelta del candidato); per la laurea in Scienze geologiche, la prova pratica per l'esame di laurea consiste in una prova in Mineralogia ed in una in Geologia; per la laurea in Scienze biologiche, il candidato dovrà superare una prova di Botanica ed una a sua scelta di Zoologia o di Anatomia comparata. Tali prove pratiche non hanno carattere preclusivo". Art. 62. - Le propedeuticità della lettera f) è modificato nel senso che l'esame di Tecnica, delle iperfrequenze debba essere preceduto da quello di Campi elettromagnetici e circuiti. Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: 14) Storia della Chiesa; 15) Geografia politica ed economica; 16) Storia contemporanea; 17) Storia ed istituzioni mussulmane; 18) Archivistica. Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: 11) Lingua e letteratura albanese; 12) Letteratura anglo-americana; 13) Lingua e letteratura araba; 14) Linguistica generale. Art. 94. - All'elenco delle Scuole di specializzazione presso la Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di: Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente. Dopo l'art. 144, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente. Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente Art. 1 Art. 145. 1° Anno: Anatomia patologica speciale, Fisiopatologia dell'apparato digerente, Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato digerente, Esami di laboratorio e tecniche strumentali in relazione alle malattie dell'apparato digerente, Clinica delle malattie dell'apparato digerente (biennale). 2° Anno: Esami di laboratorio e radiologia in relazione alle malattie dell'apparato digerente, Clinica, delle malattie dell'apparato digerente (biennale), Farmacologia e terapia dell'apparato digerente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 163 - VILLA
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