Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1040/1977
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1040
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1040/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1040
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 139 e 140, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 1 Art. 139. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in oftalmologia, con sede presso la clinica oculistica. Art. 140. - La durata del corso è di quattro anni e il numero complessivo degli iscritti è di venticinque. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registro alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 199
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