Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1041/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 12/03/1982 In vigore dal: 31/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1041

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1041/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1041 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 266, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "farmacologia" e in "farmacia ospedaliera". Art. 1 Scuola di specializzazione in farmacologia Art. 267. - Alla facoltà di farmacia è annessa una scuola di specializzazione in farmacologia. Art. 268. - La scuola ha durata di due anni. Nel secondo anno di corso si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico. Art. 269. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche, medicina veterinaria. Art. 270. - I posti disponibili al primo anno sono venti; l'ammissione alla scuola è subordinata ad un concorso per titoli ed esami. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Possono essere ammessi al concorso i candidati che abbiano superato l'esame di fisiologia generale e di farmacologia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari. Art. 271. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore della scuola è nominato dalla facoltà di farmacia. Egli presiede il consiglio della scuola che è composto da vari insegnanti delle discipline del corso. I docenti sono proposti dal direttore e nominati della facoltà. Art. 272. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) biometria e statistica; 2) patologia generale; 3) endocrinologia; 4) farmacologia generale; 5) farmacologia cellulare; 6) farmacologia biochimica; 7) tossicologia sperimentale; 8) microbiologia e igiene. 2° Anno: Indirizzo sperimentale; 1) radiochimica e radiobiologia; 2) disegno degli esperimenti; 3) studio della attività farmacologica; 4) immunochimica; 5) neuropsicofarmacologia; 6) chemioterapia; 7) interazione tra farmaci. Indirizzo terapeutico: 1) disegno degli esperimenti; 2) farmacologia nello sviluppo e dell'età avanzata; 3) farmacologia cardiovascolare; 4) farmaci degli stadi dismetabolici; 5) neuropsicofarmacologia; 6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antitumorale; 7) interazione tra farmaci; 8) scienza dell'alimentazione. Art. 273. - I corsi tenuti da professori ufficiali, da liberi docenti e da esperti, sono integrati da esercitazioni pratiche di laboratorio. Art. 274. - Il consiglio della scuola raccoglie e coordina programmi, determina l'orario dei singoli insegnamenti e degli esami. Art. 275. - Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza sia ai corsi che alle esercitazioni. Art. 276. - Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di discipline alla fine di ciascun anno secondo l'ordine delle materie indicate agli articoli precedenti. Le commissioni degli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola. Art. 277. - Le tasse e soprattasse sono fissate nella misura seguente: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa esame di profitto. . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge. I contributi, che gli iscritti sono tenuti a pagare, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà. Art. 278. - Alla fin" del corso, gli iscritti che abbiano superato le prove di esame per gruppi di discipline, sono ammessi a sostenere l'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento originale, attinente alle discipline del corso e in prove pratiche che dimostrino la preparazione dei candidati. Art. 279. - Per quanto non segnalato dagli articoli soprariportati, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Pisa.

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