Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1042/1981
Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi di Trento.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1042
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1042/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1042
## Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi di
Trento.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Nell'art. 4, dopo il punto 7), sono aggiunti i seguenti punti: "8) presidenti dei consigli di corso di laurea; 9) consigli di corso di laurea; 10) presidenti dei consigli di indirizzo di laurea; 11) consigli di indirizzo di laurea". Nel medesimo articolo l'ultimo comma è soppresso e sostituito come segue: "Per quanto non previsto dai successivi articoli, si rimanda alle vigenti disposizioni generali sull'Università e istituti superiori liberi". Nell'art. 5 i punti c), g) ed h) sono soppressi e sostituiti come segue: "c) di un rappresentante dei professori ordinari e straordinari, anche fuori ruolo, dell'Università, designato dagli stessi; g) di un rappresentante dei professori associati, designato dagli stessi; h) di un rappresentante dei ricercatori universitari, designato dagli stessi"; Al medesimo articolo sono inseriti, inoltre, dopo il punto l) i seguenti nuovi commi: "L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di un rappresentante dei ricercatori universitari spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Fin quando non entreranno a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori continuano a far parte il rappresentante dei professori incaricati e il rappresentante degli assistenti di ruolo ad esaurimento". L'art. 6 è così modificato: al primo comma è aggiunta la seguente espressione: "nonchè delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "; il punto c) è soppresso e così sostituito: "c) delibera il conferimento dei contratti e delle supplenze proposte dei rispettivi consigli di facoltà;"; il punto e) è soppresso con il conseguente spostamento delle lettere dei punti successivi; il punto f), che per effetto del suddetto spostamento delle lettere diventa punto e), è soppresso e sostituito come segue: "e) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario"; i punti g), h) ed i), diventano rispettivamente punti f), g), h); il punto l) diventa punto i). Nell'art. 8, i punti b) e c) sono soppressi e sostituiti come segue: "b) dai professori ordinari, straordinari ed associati non facenti parte del consiglio di amministrazione; c) dai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà"; dopo il punto c) è inoltre inserito il nuovo punto d) come segue: "d) da un numero di rappresentanti dell'Istituto Trentino di cultura - designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso - pari al numero degli appartenenti alle lettere b) e c).". L'art. 10 è soppresso e così sostituito: "Art. 10. - La composizione e le modalità di funzionamento dei consigli di facoltà sono quelle previste dalla vigente normativa statale". Gli articoli 29, 30, 35 e 36 sono soppressi e sostituiti come segue: "Art. 29. - L'insegnamento ufficiale è impartito da professori ordinari, straordinari e associati. L'organico dei posti di professore straordinario e ordinario è determinato dalla tabella I annessa al presente statuto. L'organico dei posti di professore associato è determinato dalla tabella II annessa al presente statuto. Alla copertura dei posti vacanti di professore di ruolo straordinario, ordinario e associato si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria e la nomina o il trasferimento dei predetti professori sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, e resi esecutivi con provvedimento del rettore dell'Università". "Art. 30. - Ai professori di ruolo straordinari, ordinari o associati si applicano le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico e il trattamento economico vigente per i corrispondenti professori di ruolo statali ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, un analogo trattamento di quiescenza. I professori di ruolo straordinari, ordinari e associati trasferiti, in base alle rispettive disposizioni in vigore, da università o istituti superiori statali o liberi, sono inquadrati nel ruolo dei professori dell'Università, con l'anzianità e con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento". "Art. 35. - Il numero dei posti di assistente del ruolo ad esaurimento è determinato dalla tabella III annessa al presente statuto. Gli assistenti collaborano con i professori nella ricerca scientifica e li coadiuvano nell'attività didattica. Ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali, nonchè corsi di esercitazioni. Agli assistenti di ruolo si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti universitari di ruolo statale ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza. Gli assistenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento". "Art. 36. - Il numero dei posti di ricercatore universitario è determinato dalla tabella IV annessa al presente statuto. Alla copertura dei posti di ricercatore universitario si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria e la nomina o il trasferimento dei ricercatori universitari sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facoltà con l'approvazione del senato accademico, e resi esecutivi con provvedimento del rettore dell'Università. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria ed assolvono compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Ai ricercatori universitari si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei ricercatori universitari statali ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza. I ricercatori universitari hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento".
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