Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1044/1959
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. 1044
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1044/1959
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1959, n. 1044
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 , modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: CAP. XII Corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di medicina veterinaria Dopo l'art. 102, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione dei corsi di perfezionamento in "patologia e clinica dei bovini", "approvvigionamenti annonari, mercati e industrie di origine animale" e "alimentazione del bestiame". Art. 1 Art. 103. - Alla Facoltà di medicina veterinaria sono annessi i corsi di perfezionamento in "patologia e clinica dei bovini", "approvvigionamenti annonari, mercati e industrie di origine animale", "alimentazione del bestiame", tutti della durata di un anno. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza o di profitto. Art. 104. - Ai corsi di perfezionamento in "patologia e clinica dei bovini" e in "approvvigionamenti annonari, mercati e industrie di origine animale" possono essere iscritti soltanto i laureati in medicina veterinaria; al corso di perfezionamento in "alimentazione del bestiame" possono essere iscritti i laureati in scienze agrarie. Non è ammessa la iscrizione contemporanea a più di un corso di perfezionamento. Art. 105. - Il direttore del corso di perfezionamento in "patologia e clinica dei bovini" è il professore di ruolo di patologia speciale e clinica medica; quello del corso di perfezionamento in "approvvigionamenti annonari, mercati e industrie di origine animale" è il professore di ruolo della materia; quello del corso di perfezionamento in "alimentazione del bestiame" è il professore di ruolo di fisiologia generale e speciale degli animali domestici con chimica biologica. Nel caso in cui le cattedre sopradette non siano coperte da un professore di ruolo il direttore è scelto dal Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di ciascun corso è formato dai professori che tengono gli insegnamenti. Art. 106. - Il numero dei laureati che possono essere iscritti a ciascun corso è di venti. Per il funzionamento di ciascun corso è comunque necessario un numero di sei iscritti. Qualora il numero degli iscritti ecceda quello massimo l'ammissione ai corsi stessi è subordinata alla valutazione dei titoli degli aspiranti. Le date d'inizio e di termine dei corsi sono uguali a quelle fissate per l'anno accademico. Art. 107. - Le tasse d'immatricolazione e di iscrizione ai corsi di perfezionamento sono le stesse dovute dagli studenti della Facoltà di medicina veterinaria. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche verrà fissata dal Consiglio di amministrazione sia proposta del Consiglio della facoltà, debitamente approvata dal Senato accademico. Art. 108. - A coloro che hanno frequentato i corsi e superato le prove relative, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto. Corso di perfezionamento in patologia e clinica dei bovini Art. 109. - Il corso ha la durata di un anno. Le materie d'insegnamento sono: 1) anatomia e fisiologia dei bovini; 2) anatomia patologica; 3) ostetricia, ginecologia e fecondazione artificiale; 4) patologia speciale e clinica medica; 5) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; 6) nozioni di medicina veterinaria legale; 7) nozioni di chirurgia bovina. Le relative esercitazioni riguarderanno l'anatomia patologica, la diagnosi sperimentale delle malattie infettive, la ginecologia e fecondazione artificiale, la chirurgia e la clinica medica dei bovini. Corso di perfezionamento in approvvigionamenti annonari, mercati e industrie di origine animale Art. 110. - Il corso ha la durata di un anno. Le materie d'insegnamento sono: 1) legislazione annonaria; 2) principi di economia politica e di statistica; 3) tecnica di preparazione, conservazione, trasporto e controllo sanitario degli alimenti di origine animale; 4) nozioni di chimica degli alimenti di origine animale; 5) mercati; 6) tecnica commerciale dei prodotti alimentari di origine animale. Le relative esercitazioni, riguarderanno, principalmente, le tecniche di preparazione, conservazione, trasporto e controllo sanitario degli alimenti di origine animale. Corso di perfezionamento in alimentazione del bestiame Art. 111. - Il corso ha la durata di un anno. Le materie d'insegnamento sono: 1) nozioni di fisiologia della nutrizione; 2) produzione, conservazione e composizione chimica degli alimenti; 3) metodi di analisi chimica e biologica degli alimenti; 4) tecnica ed economia dell'alimentazione; 5) patologia dell'alimentazione. Le relative esercitazioni riguarderanno le analisi degli alimenti, il riconoscimento dei foraggi e dei mangimi concentrati, il razionamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 104. - VILLA
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