Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1048/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 13/03/1982 In vigore dal: 31/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1048

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1048/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1048 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 228, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio). Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) Art. 229. - La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso l'istituto di clinica medica I e conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio). Art. 230. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 231. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. Art. 232. - La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 233. - Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di nove per l'intero corso di studi. Art. 234. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 235. - Il piano di studi della scuola di specializzazione in ematologia comprende i seguenti insegnamenti: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale); genetica ematologica (annuale); fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi (annuale); fisiopatologia ematologica (biennale); biochimica ematologica (annuale); fisiopatologia del plasma (annuale); immunoematologia (annuale); tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale); nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia (annuale); radiodiagnostica e radioterapia ematologica (annuale); patologia speciale ematologica (biennale); clinica delle emopatie (biennale); anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia (annuale); terapia sistematica ematologica (annuale); terapia trasfusionale (annuale). Art. 236. - La ripartizione di detti insegnamenti fra i tre anni di corso sarà la seguente: 1° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; genetica ematologica; fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; fisiopatologia ematologica; biochimica ematologica; fisiopatologia del plasma; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia. 2° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; fisiopatologia ematologica; immunoematologia; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; patologia speciale ematologica; clinica delle emopatie; anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata alla ematologia; radiodiagnostica e radioterapia ematologica; patologia speciale ematologica; clinica delle emopatie; terapia sistematica ematologica; terapia trasfusionale. Art. 237. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio) devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Art. 238. - La scuola utilizza i laboratori di ematologia della clinica medica I e avrà a disposizione venticinque posti letto. Per quanto attiene le tasse di iscrizione e soprattasse, queste sono fissate nel modo seguente: ===================================================================== | Primo anno | Altri anni | Fuori corso ===================================================================== Immatricolazione | 20.000| -| Iscrizione | 50.000| 50.000| 50.000 Esami profitto | 10.000| 10.000| Laboratori | 200.000| 200.000| 180.000 Associazione stud. | 1.000| 1.000| 1.000 Riscaldamento | 5.000| 5.000| 5.000 Totali | 286.000| 266.000| 236.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 379

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