Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1048/1984
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 1048
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1048/1984
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 1048
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 aprile 1979, n. 122 , istitutiva dell'Università statale degli studi di Cassino; Veduto lo statuto dell'Università di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1982, n. 1122 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cassino; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Cassino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 18 del capitolo III, con il conseguente scorrimento della numerazione dei capitoli e degli articoli successivi, è inserito il nuovo capitolo IV, con i relativi articoli, concernente l'istituzione della facoltà di ingegneria: Capitolo IV Art. 1 Art. 19. - La facoltà di ingegneria conferisce la laurea in ingegneria. Il corso degli studi per il conseguimento della laurea è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 20. - È istituito per la facoltà di ingegneria il corso di laurea in ingegneria meccanica, che conferisce la laurea in ingegneria meccanica. La facoltà comprende anche i seguenti centri di studio e di ricerca in: a) impiantistica industriale; b) modelli matematici per la simulazione e la ottimazione; c) esercizio delle macchine a fluido nei sistemi industriali. Art. 21. - Nella facoltà sono inoltre costituiti i seguenti servizi comuni: biblioteca; laboratorio linguistico; centro di calcolo; centro stampa e diffusione; centro di telematica; centro di disegno automatico. Art. 22. - Per lo sviluppo delle attività statutarie la facoltà potrà sviluppare particolari convenzioni con enti pubblici e privati con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Art. 23. - Nel corso di laurea in ingegneria i raggruppamenti degli insegnamenti facoltativi che costituiscono indirizzi vengono fissati nel manifesto degli studi ogni anno dal consiglio di facoltà in una riunione appositamente convocata. Ferma restando l'articolazione del biennio propedeutico, il consiglio di facoltà provvederà, inoltre, anno per anno, a distribuire le materie del triennio tra i vari anni di corso. Art. 24. - I corsi di insegnamento hanno durata semestrale o annuale. Per ogni corso devono essere impartite non meno di tre ore settimanali di insegnamento nel rispetto comunque della normativa vigente. I corsi di carattere applicativo saranno articolati in lezioni ed esercitazioni. La frequenza alle esercitazioni è obbligatoria. Art. 25. - Al termine di ogni corso si procede alle prove di accertamento della preparazione degli studenti per ciascuno dei corsi seguiti. L'accertamento viene effettuato mediante una prova individuale di esame. Art. 26. - L'ordinamento degli studi è articolato in un biennio propedeutico e in un triennio di applicazione. L'ordinamento comprende: a) insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico; b) insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione; c) gruppi di insegnamenti a scelta dello studente. Gli insegnamenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere annuali. Gli insegnamenti di cui alla lettera c) relativi al corso di laurea in ingegneria meccanica sono elencati all'art. 28. Dal predetto elenco la facoltà trarrà, anno per anno, insegnamenti con i quali formerà gruppi omogenei atti a costituire indirizzi di specializzazione. Art. 27 - Biennio propedeutico. - Gli insegnamenti obbligatori sono: 1° Anno: 1) analisi matematica I; 2) geometria I; 3) fisica I; 4) chimica; 5) disegno. 2° Anno: 6) analisi matematica II; 7) meccanica razionale; 8) fisica II; 9) disegno II (meccanico); 10) chimica applicata. L'insegnamento di disegno II (meccanico) sostituisce quello di geometria II ai sensi dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 . L'insegnamento di chimica applicata è insegnamento obbligatorio del triennio, anticipato al secondo anno ai sensi del citato articolo. Triennio di applicazione. a) Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale: 11) scienza delle costruzioni; 12) meccanica applicata alle macchine; 13) fisica tecnica; 14) elettrotecnica; 15) idraulica; 16) macchine; 17) costruzione di macchine; 18) impianti meccanici; 19) tecnologia meccanica. b) Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà: 20) programmazione dei calcolatori elettronici; 21) metodi matematici per l'ingegneria; 22) teoria dei sistemi; 23) economia applicata all'ingegneria. c) Sei insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 28, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 26. Art. 28. - L'elenco degli insegnamenti di cui al punto c) dell'art. 26 è il seguente: Acustica applicata; Analisi del valore e analisi del mercato (semestrale); Analisi dinamica dei sistemi meccanici; Analisi numerica e programmazione; Apparecchi ed impianti di sollevamento e trasporto; Applicazioni di geometria descrittiva; Applicazioni elettriche; Approvvigionamento e gestione delle scorte (semestrale); Architettura tecnica; Attrezzature e cicli di lavorazione; Automazione degli impianti; Calcolatori per il controllo dei processi; Calcolo numerico; Centrali termiche e nucleari; Chimica e tecnologia dei materiali nucleari; Chimica industriale; Cicli di fabbricazione; Combustibili nucleari; Combustione; Complementi di macchine; Complementi di matematica; Controlli automatici; Controlli e servomeccanismi; Controlli idraulici e pneumatici; Controllo di qualità (semestrale); Controllo numerico delle macchine utensili; Corrosione e protezione dei materiali; Costruzioni aeronautiche; Costruzioni automobilistiche; Costruzione di macchine utensili; Costruzione di veicoli ferroviari; Costruzioni in acciaio; Costruzioni industriali; Costruzioni navali; Costruzioni saldate; Dinamica delle strutture e ingegneria sismica; Dinamica e controllo delle macchine a fluido; Diritto del lavoro (semestrale); Disegno automatico; Economia dell'energia; Economia ed estimo industriale; Elettrochimica; Elettrometallurgia; Elettronica; Elettronica industriale; Ergotecnica (semestrale); Filosofia della scienza (semestrale); Fisica nucleare; Fluidodinamica; Fluidodinamica delle macchine; Gasdinamica; Gestione degli impianti industriali; Igiene del lavoro (semestrale); Illuminotecnica (semestrale); Impianti chimici; Impianti di condizionamento; Impianti elettrici; Impianti industriali; Impianti nucleari; Impianti speciali idraulici; Impianti tecnologici; Informatica industriale; Ingegneria dei materiali; Ingegneria sanitaria; Inquinamento da impianti industriali e depurazione dell'ambiente; Logica ed epistemologia (semestrale); Macchine di sollevamento e trasporto; Macchine fluidodinamiche; Macchine idrauliche; Materie giuridiche; Meccanica delle vibrazioni; Meccanica del veicolo; Metallografia; Metodi di identificazione di modelli; Misure e collaudi; Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici; Misure nelle macchine e sugli impianti meccanici; Motori per aeromobili; Motori per autotrazione; Oleodinamica e pneumatica; Organizzazione del lavoro (semestrale); Organizzazione industriale (semestrale); Pianificazione degli impianti meccanici; Probabilità e statistica; Progetto con l'ausilio del calcolatore (semestrale); Progetti di macchine; Progetto delle carrozzerie; Progetto e sperimentazione di motori per autoveicoli; Programmazione e controllo della produzione; Regolazione delle macchine e degli impianti meccanici; Relatività (semestrale); Ricerca operativa; Robotica; Scienza dei metalli; Servizi di stabilimento; Sicurezza del lavoro (semestrale); Sistemi di regolazione; Sistemi organizzativi aziendali (semestrale); Sperimentazione macchine a fluido; Storia del pensiero scientifico; Strumentazione elettronica; Strumentazione industriale; Tecnica del freddo; Tecnica della saldatura; Tecnica delle costruzioni; Tecnica delle fondazioni industriali; Tecnica del vuoto; Tecnica ed economia dei trasporti; Tecnologia chimica del disinquinamento; Tecnologia dei metalli; Tecnologia dei polimeri; Tecnologie generali dei materiali; Tecnologie industriali; Tecnologie speciali; Teoria e metodi dell'ottimizzazione; Teoria e pratica delle misure; Teoria e tecnica dell'affidabilità; Trasmissione del calore; Tribologia e lubrificazione; Turbomacchine; Art. 29. - Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica. Al termine del secondo anno di corso, lo studente per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso dell'attestazione di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato tutti gli esami. Lo studente tuttavia che sia in debito di un solo esame potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione. Art. 30. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato gli esami relativi a ventinove insegnamenti annuali. Per la determinazione del numero totale degli esami, due esami semestrali equivalgono ad un esame annuale. Gli esami di profitto consistono, di norma, in una prova orale sulle materie e in una discussione sui risultati delle esercitazioni e sui progetti. L'esame di laurea consiste nella discussione di un progetto o di uno studio a carattere teorico e/o sperimentale svolto dal candidato nell'ambito delle discipline seguite. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1985 Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 26
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