Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 105/1985

Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore" di Milano.

Pubblicato: 30/03/1985 In vigore dal: 10/01/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 105

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 105/1985 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 105 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore" di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980 n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 139, relativo alla scuola di specializzazione in economia agro-alimentare, che muta denominazione in "economia del sistema agro-alimentare", è sostituito dai seguenti, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare Art. 1 Art. 139. - È istituita presso l'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano la scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare, che conferisce il diploma di specialista in economia del sistema agroalimentare. Art. 140. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di agraria. Art. 141. - La scuola ha lo scopo di fornire una conoscenza specialistica dell'economia del sistema agroalimentare con particolare riferimento: a) a livello di sistema, all'organizzazione dei suoi settori - specie di quello agricolo e dell'industria alimentare - e ai rapporti tra questi settori, in relazione anche all'evoluzione in atto nel mercato internazionale dei prodotti agricoli ed alimentari; b) a livello aziendale, alla direzione ed alla gestione delle imprese private, cooperative e pubbliche del sistema agro-alimentare. Art. 142. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 143. - Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi. Art. 144. - Alla scuola sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea presso le seguenti facoltà: agraria, chimica industriale, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche, scienze statistiche demografiche ed attuariali, e qualora prescritto, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 145. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 146. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) biotecnologie agro-alimentari (afferente alla facoltà di agraria); 2) cicli produttivi e gestione delle scorte (afferente alla facoltà di economia e commercio); 3) decisioni di investimento (afferente alla facoltà di economia e commercio); 4) economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (afferente alla facoltà di agraria); 5) economia del sistema agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria); 6) elementi di analisi applicata al sistema agroalimentare (afferente alla facoltà di agraria); 7) elementi di economia aziendale (afferente alla facoltà di economia e commercio); 8) finanza (afferente alla facoltà di economia e commercio); 9) istituzioni di economia agro-alimentare (afferente alla facoltà agraria); 10) marketing (afferente alla facoltà di economia e commercio); 11) organizzazione del mercato agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria); 12) programmazione, pianificazione e controllo (afferente alla facoltà di economia e commercio); 13) struttura e politiche dei prezzi dei prodotti agroalimentari (afferente alla facoltà di agraria). 2° Anno: 1) biotecnologie agro-alimentari (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria); 2) cicli produttivi e gestione delle scorte (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio); 3) decisioni di investimento (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio); 4) econometria (afferente alla facoltà di agraria); 5) economia del comportamento del consumatore (afferente alla facoltà di agraria); 6) economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria); 7) economia del sistema agro-alimentare (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria); 8) economia e tecnica della pubblicità (afferente alla facoltà di economia e commercio); 9) finanza (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio); 10) istituzioni di economia agro-alimentare (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria); 11) marketing (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio); 12) logistica (afferente alla facoltà di economia e commercio); 13) organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane (afferente alla facoltà di economia e commercio); 14) organizzazione del mercato agro-alimentare (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria); 15) politica alimentare (afferente alla facoltà di agraria); 16) programmazione, pianificazione e controllo (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio); 17) ricerca operativa (afferente alla facoltà di economia e commercio); 18) struttura e politiche dei prezzi dei prodotti agroalimentari (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria); 19) teoria, tecnica e valutazione dei prodotti di sviluppo (afferente alla facoltà di economia e commercio). Art. 147. - La frequenza dei corsi e ad ogni altra attività didattica, nonchè il superamento dell'esame sono obbligatori per gli insegnamenti del primo anno per un totale di dieci annualità, e per gli insegnamenti del secondo anno per un totale di tre annualità (due insegnamenti semestrali equivalgono a uno annuale) che lo studente deve scegliere, in accordo con il consiglio della scuola, tra quelli attivati con delibera del consiglio medesimo. Ogni insegnamento, a giudizio del consiglio della scuola, potrà avere durata annuale o semestrale. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 148. - I doveri e gli adempimenti degli iscritti alla scuola in ordine al programma didattico, alla frequenza alle lezioni, seminari e attività pratiche devono soddisfare i seguenti requisiti: a) durante l'anno di corso vengono tenuti seminari, gruppi di studio, discussioni di casi sia con l'ausilio di simulazioni che con visite presso imprese, che costituiscono le attività pratiche; b) le attività didattiche e pratiche richiedono la frequenza nell'ambito della scuola; c) tenuto conto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 147, eventuali assenze dovranno essere di volta in volta giustificate e comunque non dovranno superare il 10% della durata dei singoli corsi nè delle attività pratiche. Art. 149. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 150. - L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli studenti della scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università cattolica, determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 151. - Nella scuola è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 , al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1985 Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 400

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