Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1050/1984

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 23/02/1985 In vigore dal: 31/10/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 1050

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1050/1984 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 1050 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 1071 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. Scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria Art. 1 Art. 1072. - È istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. Art. 1073. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria, in via F. Delpino, 1, Napoli. Art. 1074. - La scuola ha lo scopo di approfondire e aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria creando tecnici altamente qualificati. Questi, avendo raggiunto una specifica competenza e un'adeguata preparazione in un settore nevralgico della medicina veterinaria saranno in grado di identificare con maggiore facilità e probabilità le malattie infettive e le pericolose antropoctenosi, di provvedere a una idonea profilassi e di applicare drasticamente le norme di polizia veterinaria, in modo da salvaguardare non solo la vita degli animali ma, indirettamente, anche quella dell'uomo svolgendo, in tal modo, importanti funzioni non solo di ordine zootecnico, ma anche di ordine sociale. Ciò anche in base alla "Riforma sanitaria" che prevede per l'infettivista un ruolo determinante e preponderante (compiti di istituto), per il quale è richiesta una vasta e particolare cultura. Art. 1075. - La durata del corso è di anni due e non è suscettibile di abbreviazione, per uniformità con le altre scuole di specializzazione che si svolgono nella facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli. Art. 1076. - Il numero degli iscritti è di cinquanta per ogni anno e complessivamente di cento per l'intero corso di studio. Art. 1077. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi solo i laureati in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 1078. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta. Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 1079. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) virologia veterinaria; 2) microbiologia generale veterinaria; 3) immunologia; 4) parassitologia veterinaria; 5) igiene generale. 2° Anno: 1) malattie infettive e profilassi (malattie da batteri, da micoplasmi e da rickettsie); 2) malattie infettive e profilassi (malattie da protozoi); 3) malattie infettive e profilassi (malattie da virus); 4) anatomia patologica delle malattie infettive; 5) polizia veterinaria; 6) chemioterapia. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli. Art. 1080. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 1081. - Le attività pratiche riguarderanno esercitazioni di: 1) batteriologia; 2) virologia; 3) parassitologia; 4) immunuologia; 5) diagnostica di laboratorio. La frequenza alle attività didattiche e pratiche è obbligatoria, tuttavia lo specializzando per sostenere gli esami dovrà aver frequentato almeno i 3/4 delle lezioni teoriche e pratiche effettuate. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione l'attività svolta dallo specializzando presso gli istituti zooprofilattici, l'Istituto superiore di sanità, i laboratori veterinari militari e le strutture di servizio sociosanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 1082. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 1083. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 1084. - Il consiglio, composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , è presieduto dal direttore. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1985 Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 30

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