Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1052/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 16/01/1970 In vigore dal: 31/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1052

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1052/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1052 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 92. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in "Nefrologia medica". Dopo l'articolo 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica. Scuola di specializzazione in nefrologia medica Art. 1 Art. 177. - Alla scuola, di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è di dieci per ogni singolo anno, totale trenta iscritti. Art. 178. - Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verrà fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami). Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovrà presentare motivata istanza al rettore. Art. 179. - La direzione della scuola sarà affidata dalla facoltà di medicina al direttore della clinica medica o ad un docente che sia noto cultore della nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori. Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 180. - Al termine di ogni anno accademico, lo allievo della scuola di specializzazione dovrà sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo. L'esame di diploma si svolgerà con le norme generali di cui all'art. 98 del presente statuto. Al termine del corso di studi, verrà conseguito il diploma di specialista in "nefrologia medica". Art. 181. - Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti: 1° Anno: Struttura ed ultrastruttura normale del rene; Aspetti biochimici della funzione renale; Fisiologia renale; Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale); Microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia; Struttura ed ultrastruttura patologica del rene. 2° Anno: Patologia del ricambio idro-salino; Insufficienza renale acuta e cronica; Nefropatie glomerulari; Nefropatie tubulari; Farmacologia d'interesse nefrologico; Terapia dietetica e dialitica (1° anno). 3° Anno: Nefropatie interstiziali; Nefropatie vascolari; Nefropatie malformative e neoplastiche; Terapia dietetica e dialitica (2° anno); Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì5 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 9. - CARUSO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1052/1969 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1969

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Real Casa Santa dell'Annunziata", con se… Decreto del Presidente della Repubblica 1364 Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano. Decreto del Presidente della Repubblica 1363 Autorizzazione al Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori ad acquistare un im… Decreto del Presidente della Repubblica 1362 Istituzione di un corso serale speciale di odontotecnico presso l'istituto professionale … Decreto del Presidente della Repubblica 1361 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Casa degli infermi poveri" con se… Decreto del Presidente della Repubblica 1360