Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1056/1967

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 22/11/1967 In vigore dal: 17/10/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1056

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1056/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1056 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 384 e 385, relativi all'ordinamento della scuola di specializzazione in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 384. - Gli insegnamenti prescritti per il diploma di specializzazione in urologia sono i seguenti: 1° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale; 2) fisiologia dell'apparato urogenitale; 3) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 4) le nefropatie mediche; 5) semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio); 6) tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; 7) batteriologia in urologia; 8) farmacoterapia delle affezioni urogenitali. 2° Anno: 1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 2) clinica urologica; 3) patologia genitale femminile di interesse urologico; 4) nefrologia chirurgica; 5) anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale; 6) semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio); 7) tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; 8) anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; 9) radiologia dell'apparato urinario e genitale; 10) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia; 11) l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 3° Anno: 1) clinica urologica; 2) patologia e clinica urologica infantile; 3) radiologia dell'apparato urinario e genitale; 4) tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale; 5) urologia ginecologica. Art. 385. - Gli esami di profitto si sostengono nei seguenti gruppi: 1° Anno: 1) anatomica e fisiologia dell'apparato urogenitale; 2) le nefropatie mediche; 3) batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali. 2° Anno: 1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; anatomia ed istologia patologica; 2) semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica; 3) patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; 4) anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico; 5) nefrologia chirurgica. 3° Anno: 1) clinica urologica; 2) radiologia dell'apparato urinario e genitale; 3) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale; 4) patologia e clinica urologica infantile; 5) urologia ginecologica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 154. - GRECO

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