Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1058/1949
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1058
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1058/1949
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1058
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846 , 25 ottobre 1928, n. 3510 , 31 ottobre 1929, n. 2396 , 30 ottobre 1930, n. 1859 , 10 ottobre 1931, n. 1371 , 27 ottobre 1932, n. 2086 , 6 dicembre 1934, n. 2281 , 1 ottobre 1936, n. 2474 , 20 aprile 1939, n. 1086 , 16 marzo 1942, n. 324 , 5 settembre 1942, n. 1236 , 24 ottobre 1942, n. 1671 e decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505 ; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti anzidetti, è ulteriormente modificato come appresso. Dopo l'art. 158 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 1 Art. 159. - La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria è annessa all'Istituto di odontoiatria. Art. 160. - La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria conferisce il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 161. - Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due. Art. 162. - Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame: a) anatomia dentale ed orale umana e comparata; b) fisiologia e fisiopatologia dentale ed orale; c) istologia dentale normale e patologica; d) embriologia ed istogenesi; e) microbiologia orale; f) materia medica odontoiatrica; g) storia dell'odontoiatria; h) patologia dentale e semiologia; i) odontoiatria operativa; l) odontotecnica; m) protesi dentaria; n) profilassi ed igiene dentaria; o) medicina orale; p) chirurgia dentale ed orale; q) ortopedia dento-facciale; r) clinica odontoiatrica e protetica; s) radiologia dentaria; t) medicina legale odontoiatrica; u) lezioni complementari circa il rapporto della clinica odontoiatrica con le cliniche generali e speciali. Art. 163. - Oltre le predette lezioni teoriche sono obbligatorie le seguenti esercitazioni individuali: a) odontoiatria conservativa sul blocco e sul fantoccio; b) odontoiatria conservativa sul paziente; c) odontotecnica; d) chirurgia dentale ed orale; e) ortopedia dento-facciale; f) ambulatorio. Art. 164. - Tutte le lezioni ed esercitazioni pratiche hanno luogo nell'Istituto clinico di odontoiatria e protesi dentaria dell'Università, fatta eccezione di qualche corso e conferenza speciale in altri Istituti. Art. 165. - Un regolamento interno regola i doveri degli allievi nonchè l'orario delle singole lezioni ed esercitazioni. Art. 166. - Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo espositivo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio o di conferenza a seconda delle opportunità didattiche. Art. 167. - Gli esami di profitto saranno sostenuti in due gruppi, uno alla fine del primo anno e l'altro prima dell'esame di diploma. La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola sarà a carico del bilancio ordinario dell'Università di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 59. - FRASCA
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