Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1060/1960

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.

Pubblicato: 08/10/1960 In vigore dal: 28/07/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1060

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1060/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1060 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 31 gennaio 1957, per gli operai addetti alle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi, con la assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica; Visto l'accordo 9 marzo 1956, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 gennaio 1952 per la classificazione delle qualifiche di mestiere degli operai addetti alle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica, e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1957, per gli impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica, ed Affini, con l'assistenza, della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 ottobre 1957, per le categorie speciali (ex equiparati) dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto collettivo nazionale 31 luglio 1957; Visto l'accordo 29 luglio 1959, e relative tabelle, per la revisione dei minimi salariali e stipendiali degli addetti ai settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Vetro, Ceramica, Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 del 27 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 31 gennaio 1957, 31 luglio 1957, 30 ottobre 1957 e gli accordi 9 marzo 1956 e 29 luglio 1959, relativi ai lavoratori addetti alle imprese dei settori della ceramica, ivi previsti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei suddetti settori della ceramica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 58. - VILLA

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