Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1061/1967

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni della provincia di Roma.

Pubblicato: 23/11/1967 In vigore dal: 14/08/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1061

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1061/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1061 ## Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni della provincia di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la nota n. 5894/65 del 18 marzo 1966, con la quale il medico provinciale di Roma chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Albano Laziale, Allumiere, Anzio, Ariccia, Cerveteri, Civitavecchia, Colleferro, Genzano di Roma, Lanuvio, Monterotondo, Nettuno, Pomezia, Santa Marinella, Tolfa e Velletri, contenute nei regi decreti 25 agosto 1902, n. 397 ; 22 febbraio 1903, n. 79 ; 25 giugno 1903, n. 298 ; 22 agosto 1904, n. 486; 10 giugno 1905, n. 314; 8 maggio 1933, n. 495; Visti i suindicati regi decreti; Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Roma in data 1 marzo 1966; Visto l' art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e lo art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93 ; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Le dichiarazioni di zona ad endemia malarica per i comuni di Albano Laziale, Allumiere, Anzio, Ariccia, Cerveteri, Civitavecchia, Colleferro, Genzano di Roma, Lanuvio, Monterotondo, Nettuno, Pomezia, Santa Marinella, Tolfa e Velletri, della provincia di Roma, contenute nei regi decreti 25 agosto 1902, n. 397 ; 22 febbraio 1903, n. 79 ; 25 giugno 1903, n. 298 ; 22 agosto 1904, numero 486 ; 10 giugno 1905, n. 314 ; 8 maggio 1933, n. 495 , sono revocate. Per effetto del presente decreto, la provincia di Roma, nella sua attuale circoscrizione territoriale, non ha più comuni con zone dichiarate ad endemia malarica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 161. - GRECO

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