Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1065/1953

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo), nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

Pubblicato: 10/02/1954 In vigore dal: 17/12/1953 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1065

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1065/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1065 ## Incorporazione del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo), nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, 'n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933 ; Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225 ; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 ; Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 ; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, in data 22 ottobre 1953 e del Commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montevarchi (Arezzo), in data 24 ottobre 1953; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo), è incorporato nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze. Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottare eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell' art. 47, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 94. - PALLA

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