Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1065/1981
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1065
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1065/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1065
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico L'art. 74, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 74. - I corsi di chimica, anatomia veterinaria sistematica e comparata, ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, comportano due insegnamenti e due esami distinti (I e II parte); per ciascuno di tali insegnamenti l'esame relativo alla prima parte deve precedere quello relativo alla seconda parte. Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: a) la chimica I e II, la fisica, la biomatematica, la botanica, la zoologia, l'istologia generale e speciale, l'embriologia rispetto all'anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II e alla biochimica; b) l'anatomia veterinaria sistematica e comparata II e la biochimica rispetto alla fisiologia generale e speciale veterinaria I e II e fisica biologica; c) la fisiologia generale e speciale veterinaria I e II e fisica biologica rispetto alla farmacologia e farmacodinamica veterinaria, alla patologia generale veterinaria, alla zootecnica I, all'alimentazione e nutrizione animale; d) la farmacologia e farmacodinamica veterinaria rispetto alla tossicologia veterinaria ed alla farmacia e terapeutica generale veterinaria; e) la patologia generale veterinaria rispetto alla anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II; f) la microbiologia generale veterinaria rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II ed alla patologia aviare; g) l'anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II rispetto all'ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I, alla patologia medica degli animali domestici, alla patologia chirurgica veterinaria e podologia, alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II, alla patologia aviare, all'ostetricia veterinaria, alla patologia della riproduzione e fecondazione artificiale; h) la zootecnia I e II rispetto all'alimentazione e nutrizione animale; i) la propedeutica I e la patologia medica degli animali domestici rispetto alla clinica medica veterinaria; l) l'ostetricia veterinaria e la patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica veterinaria; m) la patologia chirurgica veterinaria e podologia, la propedeutica II e la medicina operatoria veterinaria rispetto alla clinica chirurgica veterinaria; n) la parassitologia rispetto alle malattie parassitarie degli animali domestici; o) per essere ammesso agli esami di clinica medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e clinica ostetrica e ginecologica veterinarie lo studente dovrà aver superato, inoltre, l'esame di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II. Lo studente ha la facoltà di chiedere di poter sostenere un unico esame per un gruppo di discipline affini non superiori a tre, raggruppate secondo le affinità stabilite dal consiglio di facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 335
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