Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1071/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Pubblicato: 05/01/1971 In vigore dal: 30/10/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1071

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1071/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1071 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 242 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in "Anestesia" e in "Allergologia" mutano rispettivamente la denominazione in quelle di "Anestesiologia e rianimazione" e in "Allergologia e immunologia clinica". L'art. 253 relativo alla scuola di specializzazione in anestesia, che assume la denominazione di scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 253. - La durata del corso degli studi è di tre anni. Le materie di insegnamento impartite nella scuola sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica e fisiologia applicate all'anestesiologia ed alla rianimazione; Anestesiologia; Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; - Internato. 2° Anno: Anestesiologia; Terapia antalgica; Rianimazione; - Internato. 3° Anno: Rianimazione; Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; Indagini diagnostiche attinenti alla specialità; - Internato. Numero massimo di iscritti venticinque per anno. Non è concesso alcun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno per ottenerne il completamento. Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 34. - CARUSO

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