Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1073/1967
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1073
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1073/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1073
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 , e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università suddetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 53. - L'insegnamento fondamentale di "calcolo delle probabilità" erroneamente indicato come comune a tutti gli indirizzi del corso di laurea in matematica viene incluso soltanto nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del terzo anno dell'indirizzo applicativo. Art. 60. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: chimica idrologica; tecnologie chimico-farmaceutiche; microchimica; complementi di chimica tossicologica. Dopo l'art. 93 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva è istituito il corso di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte annesso alla facoltà di lettere e filosofia. Corso di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte Art. 94. - Presso la facoltà di lettere e filosofia, con sede presso l'istituto di antichità, archeologia ed arte, sono istituiti corsi annuali di perfezionamento in archeologia e in storia dell'arte. Scopo dei corsi è di permettere l'approfondimento dello studio dell'archeologia e della storia dell'arte e, in particolare, del patrimonio archeologico e artistico della Sardegna. Art. 95. - Ai corsi possono iscriversi i laureati nelle facoltà di lettere, filosofia, magistero ed architettura. Sono insegnamenti fondamentali: a) per il corso di archeologia: 1) archeologia e storia dell'arte greca e romana; 2) antichità sarde; b) per il corso in storia dell'arte: 1) storia dell'arte medioevale e moderna; 2) archeologia e storia dell'arte greca e romana oppure antichità sarde. Sono materie complementari per entrambi i corsi: 1) storia dell'arte in Sardegna; 2) storia antica; 3) storia medioevale; 4) storia moderna; 5) paleografia; 6) paletnologia; 7) archeologia fenicio-punica; 8) storia della Sardegna; 9) epigrafie latine; 10) storia del cinema; 11) storia delle religioni; 12) storia delle tradizioni popolari; 13) archeologia cristiana; 14) storia del restauro; 15) museografia e museologia. Art. 96. - Sono obbligatori l'iscrizione, la frequenza e il superamento dell'esame delle materie fondamentali e di almeno tre complementari scelte dal candidato d'accordo con il direttore del proprio corso e con i docenti delle materie fondamentali. I corsi possono essere seguiti nelle materie insegnate dai docenti ufficiali della facoltà oppure da docenti o cultori nominati dalla facoltà stessa su proposta del direttore dell'istituto di antichità, archeologia e arte, formulata d'intesa con i direttori dei due corsi. Art. 97. - I direttori dei due corsi sono nominati dalla facoltà su proposta del direttore dell'istituto di antichità, archeologia ed arte. Art. 98. - Per l'iscrizione ai corsi è necessario il pagamento di tasse e soprattasse uguali a quelle richieste per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in lettere e filosofia. La ripartizione delle tasse e soprattasse pagate dagli allievi dei corsi sarà disposta dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore dell'istituto di antichità, archeologia e arte. 99. - Il direttore dell'istituto di antichità, archeologia ed arte, sentiti i direttori dei due corsi, ha facoltà di non dar luogo agli insegnamenti complementari eccedenti gli insegnamenti normalmente impartiti nei corsi di laurea della facoltà qualora il numero degli iscritti ai corsi di specializzazione sia ritenuto insufficiente a giustificare incarichi specifici. Al pagamento degli incarichi di insegnamento diversi da quelli normalmente impartiti nella facoltà si provvederà mediante gli introiti derivanti dalle iscrizioni ai corsi. Art. 1 Art. 100. - Dopo il superamento dell'ultimo esame, e a seguito di un colloquio sostenuto davanti a una commissione composta da almeno tre dei cinque docenti ufficiali delle materie prescelte dal candidato, verrà rilasciato un certificato di frequenza e profitto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 9. - GRECO
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