Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 108/1985

Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige recanti integrazioni all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, concernente dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico.

Pubblicato: 03/04/1985 In vigore dal: 03/04/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. 108

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 108/1985 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. 108 ## Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige recanti integrazioni all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, concernente dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 90 , 100 e 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall' art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Dopo il quinto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216 , sono aggiunti i seguenti commi: "I genitori, che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, qualora non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli minori, possono astenersi dal rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facoltà può essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera a) (temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera b) (nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con le modalità ivi previste. Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , i genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici, con le modalità di cui al citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . I figli di genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente sesto comma, devono rendere, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età o del riacquisto della capacità, la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalità di cui al già citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ". NOTE Nota all'art. 1: - Il testo aggiornato dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216 , comprensivo anche delle modifiche apportate dal presente decreto è il seguente: "1. - La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante. 2. - Copia della dichiarazione rimane al dichiarante mentre l'originale viene conservato nel comune di residenza che, salva a tutti gli effetti la segretezza dei dati del censimento, a richiesta dell'interessato, certifica l'appartenenza ad un gruppo linguistico in base al documento conservato presso il comune stesso. 3. - La dichiarazione di cui al primo comma può essere resa successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria nel comune di residenza con le modalità di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 : a) dal cittadino o dal legale rappresentante che alla data del censimento sia residente in uno dei comuni della provincia di Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni di rilevazione censuaria non abbia reso la dichiarazione perchè temporaneamente assente dalla provincia stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro sei mesi dal rientro in provincia; b) dal cittadino o dal legale rappresentante che, non essendo stato residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, trasferisce la propria residenza in un comune di detta provincia nel periodo intercensuario. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune suddetto entro sei mesi dal trasferimento; c) dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunge la maggiore età o riacquista la capacità ed intende modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante nel censimento o ai sensi della precedente lettera b). In questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento della maggiore età. 4. - Copia delle dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora siano rese entro quattro mesi dalla data del censimento, sono trasmesse dal comune, tramite l'ufficio statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto centrale di statistica ai fini della determinazione ufficiale del dato globale della consistenza dei gruppi linguistici. 5. - La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ha validità fino a quando non sarà sostituita dalla dichiarazione resa nel successivo censimento. 6. - I genitori, che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, i quali non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli minori, possono astenersi dal rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facoltà può essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera a) (temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera b) (nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con le modalità ivi previste. 7. - Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , i genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici, con le modalità di cui al citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . 8. - I figli di genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente sesto comma, devono rendere, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età o del riacquisto della capacità, la dichiarazione di appartenenza, ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalità di cui, al già citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . 9. - In caso di incompletezza o di errori concernenti la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, riscontrati in sede di revisione, non si fa luogo a rettifica di ufficio ma si procede all'acquisizione di una nuova dichiarazione con le stesse modalità delle operazioni di censimento. 10. - Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza della dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento ispezioni sullo svolgimento delle operazioni di censimento e di segnalare al commissario del Governo irregolarità, comunque rilevate. Il commissario del Governo, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti necessari. 11. - I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente al presidente della giunta provinciale e al comune competente. La giunta provinciale ha facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi per violazione di norme poste a tutela della libertà e della segretezza della dichiarazione di cui al primo comma. 12. - I dati del censimento relativo alla consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

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