Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1081/1960

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese produttrici di lampade elettriche, valvole termojonche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tabi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti).

Pubblicato: 12/10/1960 In vigore dal: 28/07/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1081

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1081/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1081 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese produttrici di lampade elettriche, valvole termojonche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tabi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire ininimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli imerenti le valvole e le lampade, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica ed Abrasivi, con i 'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 del 28 gennaio 1960, dell'atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, relativo ai dipendenti delle imprese produttrici di lampade. elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità, e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti delle Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960, Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 71. - VILLA

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