Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1081/1970
Norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1081
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1081/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1081
## Norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di
quiescenza e degli altri assegni ordinari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775 , che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249 , concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e per la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Per le cessazioni dal servizio dei dipendenti dello Stato successive al 31 agosto 1971 la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi o paghe, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento. Per il personale delle ferrovie dello Stato che cesserà dal servizio dopo il 31 agosto 1971, le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322 , sono considerate per una somma uguale ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono considerate per una somma uguale ad un decimo, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.
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