Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1082/1968

Ripartizione di otto nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1968-69, con l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Pubblicato: 25/10/1968 In vigore dal: 11/08/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. 1082

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1082/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. 1082 ## Ripartizione di otto nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1968-69, con l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1968-69, duecentoquaranta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati: nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di dodici) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965; nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di sessantanove) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti; nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di sedici), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni; per la restante parte (e cioè in numero di centoquarantatre), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 12 giugno 1968, con il quale sono stati ripartiti centonovantaquattro nuovi posti di professore universitario di ruolo dei quali centotrentanove per il normale incremento degli organici e 55 per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968/69, dalla citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 772 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 il 12 luglio 1968, con il quale sono stati ripartiti sei nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali uno per il normale incremento degli organici e cinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968/69, dalla citata legge n. 62; Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma, corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione; Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della facoltà o scuola interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di sedici) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di dodici) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, si provvederà con successivi decreti; Ravvisata l'opportunità di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle facoltà e scuole ed al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Per l'anno accademico 1968-69, sono così ripartiti tra le facoltà universitarie di cui appresso altri otto nuovi posti di professore universitario di ruolo dei duecentoquaranta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 : Numero dei posti UNIVERSITA DI FIRENZE Facolta di magistero: per il raddoppiamento della cattedra di Pedagogia 1 Facolta di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica................................ 1 UNIVERSITA DI GENOVA Facolta di lettere e filosofia: per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia...................................... 1 UNIVERSITA DI MILANO Facolta di giurisprudenza.......................... 1 UNIVERSITA DI PAVIA Facolta di medicina e chirurgia.................... 1 UNIVERSITA DI PISA Facolta di agraria: per il raddoppiamento della cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee....................... 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di anatomia ed istologia patologica............................... 1 UNIVERSITA DI SIENA Facolta di medicina e chirurgia.................... 1

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