Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1087/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Pubblicato: 29/01/1970 In vigore dal: 23/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 1087

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1087/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 1087 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "Igiene" muta denominazione in quella di "Igiene e medicina preventiva". Gli articoli 198-199, relativi alla scuola di specializzazione in igiene sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 198. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha la durata di tre anni ed è distinto in un biennio di studi comuni mentre il 3° anno è articolato nei seguenti quattro orientamenti: a) orientamento di sanità pubblica; b) orientamento di laboratorio; c) orientamento di igiene e tecnica ospedaliera; d) orientamento di igiene e medicina scolastica. All'atto dell'iscrizione al 3° anno di corso, l'allievo dovrà indicare l'orientamento prescelto e alla fine dell'anno stesso potrà conseguire il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva con o di sanità pubblica, o di laboratorio, o di igiene e tecnica ospedaliera, o di igiene e medicina scolastica. Il conseguimento del diploma di specializzazione in uno degli orientamenti sopra menzionati, offre la possibilità di accedere agli altri orientamenti mediante la iscrizione diretta al 3° anno di corso e con la convalida degli studi e degli esami del biennio comune. L'ammissione alla scuola è subordinata ad un esame di ammissione. La scuola non può accogliere più di quindici allievi per ciascun anno di corso. Art. 199. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: 1) Metodologia statistica e biometria; 2) Educazione sanitaria; 3) Psicologia; 4) Microbiologia; 5) Parassitologia; 6) Epidemiologia e profilassi generale. 2° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive; 2) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; 3) Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; 4) Demografia e statistica sanitaria; 5) Legislazione e organizzazione sanitaria; 6) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive di importanza sociale. 3° Anno: Per l'orientamento di sanità pubblica: 1) Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici; 2) Igiene edilizia e urbanistica; 3) Igiene dell'alimentazione; 4) Igiene e medicina scolastica; 5) Igiene ospedaliera; 6) Servizi di sanità pubblica. Per l'orientamento di laboratorio. 1) Microscopia applicata all'igiene; 2) Microbiologia applicata all'igiene; 3) Chimica clinica; 4) Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie; 5) Accertamento diagnostico delle infezioni virali; 6) Nozioni di anatomia e istologia patologica. Per l'orientamento di igiene e tecnica ospedaliera. 1) Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera; 2) Igiene e tecniche delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari; 3) Organizzazione e funzioni degli ospedali generali e speciali; 4) Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera; 5) Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera; 6) Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero; 7) Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico. Per l'orientamento di igiene e medicina scolastica. 1) Auxologia normale e patologica; 2) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolastica; 3) Servizi di medicina scolastica; 4) Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolastica; 5) Igiene dell'alimentazione; 6) Assistenza parascolastica; 7) Edilizia scolastica. Insegnamenti complementari (uno per ogni anno di corso) a scelta fra i seguenti: 1) Ispezione delle carni; 2) Geologia applicata all'igiene; 3) Igiene mentale; 4) Malattie professionali e loro prevenzione; 5) Igiene navale e dell'emigrazione; 6) Malattie tropicali; 7) Genetica; 8) Gerontologia e geriatria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 33. - CARUSO

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