Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1087/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.

Pubblicato: 18/02/1978 In vigore dal: 31/10/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1087

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1087/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1087 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 120, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna presso la facoltà di lettere e filosofia. Art. 1 Art. 121. - Alla facoltà di lettere e filosofia è annessa la scuola di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna, della durata di due anni. Art. 122. - Il direttore della scuola è nominato dal consiglio di facoltà fra i docenti ufficiali di materie storico-artistiche facenti parte dell'istituto di storia dell'arte. Art. 123. - Alla scuola possono accedere i laureati in lettere, in filosofia, in storia, in materie letterarie che abbiano discusso una tesi di argomento storico - artistico. Possono inoltre essere ammessi, dopo aver sostenuto un colloquio con il direttore della scuola affiancato da due docenti della scuola stessa, anche laureati in altre discipline con tesi su argomento diverso qualora la loro preparazione risulti sufficiente. Art. 124. - Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di venti per ogni anno di corso. Art. 125. - Alla fine del primo anno accademico gli iscritti dovranno aver sostenuto almeno tre esami per poter essere ammessi al secondo anno. Art. 126. - Alla fine del secondo anno gli specializzandi dovranno sostenere la discussione di una tesi su di un argomento di storia dell'arte medioevale o moderna precedentemente concordato con il direttore della scuola ed almeno uno dei docenti. La tesi deve essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame di diploma. Art. 127. - Il corso di studi è suddiviso in due indirizzi: medioevale e moderno. Il diploma rilasciato dopo la discussione delle tesi è specifico. Art. 128. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: INDIRIZZO MEDIOEVALE 1° Anno: 1) archeologia e storia dell'arte greca e romana o storia della tradizione classica nell'arte europea; 2) storia dell'arte medioevale; 3) storia dell'arte bizantina. 2° Anno: 1) storia della miniatura e delle arti minori; 2) informatica applicata; 3) iconografia e iconologia. INDIRIZZO MODERNO 1° Anno: 1) storia dell'arte moderna; 2) storia dell'arte contemporanea; 3) storia della critica d'arte. 2° Anno: 1) storia delle arti minori; 2) informatica applicata; 3) iconografia e iconologia. Art. 129. - Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna sono così fissati: immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . " 60.000 soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1978 Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 105

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