Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1091/1983

Modificazioni allo statuto all'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Pubblicato: 07/04/1984 In vigore dal: 23/12/1983 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 1091

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1091/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 1091 ## Modificazioni allo statuto all'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n: 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico La scuola diretta a fini speciali - scuola per la preparazione di personale tecnico specializzato in cosmetologia con le relative norme statutarie - articoli da 185 a 196 - è soppressa e sostituita come segue: 3 - Scuola per tecnici specializzati in cosmetologia Art. 1 Art. 2. - La direzione della scuola ha sede in Roma presso la facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli". Art. 3. - La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per lo esercizio della professione di terapia della riabilitazione. Art. 4. - La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 5. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quindici per ogni anno di corso e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi. Art. 6. - Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea. Art. 7. - L'accesso alla scuola è subordinato al preventivo superamento di un esame medico, di un esame attitudinale e psicodiagnostico. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrato eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le prove di esame danno luogo ad una graduatoria di merito. Art. 8. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno di corso: chinesiologia; elementi di anatomia umana; elementi di biomeccanica; elementi di fisica; elementi di fisiologia umana; elementi di psicologia; nozioni di dermatologia; nozioni di geriatria e gerontologia; nozioni di patologia dell'apparato cardio-vascolare; nozioni di patologia dell'apparato respiratorio; nozioni di patologia neurologica; nozioni di patologia ortopedica; nozioni di reumatologia; nozioni di traumatologia. 2° Anno di corso: chinesiterapia; clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative I; etica medica professionale; logoterapia; massoterapia; terapia fisica strumentale; terapia occupazionale. 3° Anno di corso: clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative II; elementi di deontologia e legislazione sanitaria; elementi di igiene e medicina preventiva; elementi di pronto soccorso. L'attività didattica e scientifica è completata da periodi di tirocinio pratico e da esercitazioni che verranno svolti a norma del regolamento studenti n. 1269/1938. Art. 9. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami annuali e le prove al termine dei tirocini pratici e la verifica dell'apprendimento in sede di esercitazioni si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento studenti del 1269/1938. Art. 10. - L'esame di diploma consiste: a) nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie d'insegnamento; b) nella verifica della competenza professionale acquisita mediante l'esecuzione di una o più prove pratiche. A coloro che avranno superato l'esame, verrà rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione. Art. 11. - L'importo delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti alla scuola è quello determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore, come previsto dall'art. 55 dello statuto. Art. 12. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. Il direttore dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 13. - Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente. Art. 14. - Per tutto quanto non previsto dallo statuto della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione si fa rinvio alla normativa vigente in materia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1984 Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 175

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