Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1096/1970
Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale "L. Luciani", con sede in Ascoli Piceno.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. 1096
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1096/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. 1096
## Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale "L. Luciani", con sede
in Ascoli Piceno.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale "L. Luciani" di Ascoli Piceno; Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 11 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "L. Luciani" di Ascoli Piceno, è stato classificato ospedale provinciale specializzato ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Visto l' art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "L. Luciani", con sede in Ascoli Piceno, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dalla unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto. Il medico provinciale di Ascoli Piceno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 35. - CARUSO
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