Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1098/1966

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 23/12/1966 In vigore dal: 24/10/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1966, n. 1098

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1098/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1966, n. 1098 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 168 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso teorico-pratico per il personale ausiliario dei servizi pubblici di igiene e profilassi. Corso teorico-pratico per il personale ausiliario dei servizi pubblici di igiene e profilassi (Scuola diretta a fini speciali) Art. 1 Art. 169. - Nella Facoltà di medicina e chirurgia, con sede presso l'istituto di igiene, è istituito un corso teorico-pratico di preparazione e addestramento per il personale tecnico ausiliario addetto ai servizi pubblici di igiene e profilassi. Art. 170. - Detto corso ha la durata di un anno e la frequenza è obbligatoria. Art. 171. - Sono ammessi alla frequenza i giovani in età tra i 18 ed i 28 anni compiuti, in numero non superiore a 25, che risultino in possesso di regolare diploma di scuola media di secondo grado. Si prescinde dai limiti di età per tutti coloro che prestino servizio di ruolo presso pubbliche Amministrazioni. Art. 172. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Nozioni fondamentali di fisiologia umana, di microbiologia generale, di immunologia, di parassitologia e di statistica sanitaria; 2) Igiene generale; 3) Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive e di quelle non infettive di interesse sociale; 4) Igiene dell'alimentazione e degli alimenti; 5) Nozioni fondamentali di diritto amministrativo, civile, penale e sanitario. Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche sia a carattere dimostrativo, comprese le campionature, sia a carattere di visite ad impianti sanitari ed igienici cittadini ed extraurbani e ad uffici e laboratori di igiene comunali, provinciali, regionali e statali. Art. 173. - Alla fine del corso gli allievi dovranno sostenere una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica sulle materie del programma. Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione giudicatrice, verrà rilasciato un attestato finale di frequenza e profitto. Art. 174. - Al presente corso, in quanto compatibili, si applicheranno le disposizioni generali vigenti per le scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia, con particolare riferimento agli articoli 77, 87, 89 e 90 dello statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1966 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 10. - VILLA

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