Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 110/1982

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 31/03/1982 In vigore dal: 06/01/1982 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 110

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 110/1982 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 110 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Veduto l' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia oncologica. Scuola di specializzazione in chirurgia oncologica Art. 1 Art. 187. - La scuola di specializzazione in chirurgia oncologica ha sede presso l'istituto di prima patologia speciale chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia oncologica. La scuola ha lo scopo di fornire al giovane laureato, che si voglia dedicare allo studio dei mezzi di diagnosi e di cura chirurgica delle neoplasie, un corso di specializzazione nel quale trovi spazio ogni utile conoscenza in questo settore. Art. 188. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 189. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 190. - La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 191. - Il numero massimo degli iscritti è di quattro per anno di corso, e complessivamente di venti allievi per l'intero corso di studi. Pertanto il reparto clinico dell'istituto mette a disposizione numero ottanta posti letto. Art. 192. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 193. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) etiopatogenesi dei tumori ed immunologia in oncologia; 2) anatomia ed Istologia patologica dei tumori; 3) epidemiologia dei tumori; 4) oncologia clinica; 5) clinica chirurgica oncologica (I); 6) senologia ed endocrinologia oncologica. 2° Anno: 1) clinica chirurgica oncologica (II); 2) semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce); 3) principi di programmazione terapeutica; 4) oncologia ginecologica; 5) oncologia maxillo-facciale e stomatologica; 6) oncologia otorinolaringoiatrica; 7) oncologia ortopedica. 3° Anno: 1) diagnosi radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche in oncologia; 2) diagnostica citologica e diagnostica istopatologica estemporanea; 3) principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore; 4) oncologia neurologica; 5) tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse) (I); 6) chirurgia plastica ricostruttiva. 4° Anno: 1) tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale; 2) radioterapia oncologica; 3) chemioterapia oncologica; 4) profilassi oncologica; 5) prognosi dei vari tipi di tumori e significato dei controlli periodici dei curati; 6) tecniche chirurgiche in oncologia (II). 5° Anno: 1) tecniche chirurgiche in oncologia: apparato respiratorio e mediastino; 2) tecniche chirurgiche in oncologia: apparato urinario e genitale maschile; 3) endocrinochirurgia oncologica; 4) chirurgia del dolore; 5) possibilità e tecniche della riabilitazione e del recupero; 6) tecniche chirurgiche in oncologia (III). Art. 194. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 195. - Alla fine di ogni corso, gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia oncologica gli allievi dovranno superare l'esame di diploma, che consiste nella dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione, proposto dal direttore della scuola o da un docente della stessa, e dovranno sostenere una prova clinica. Art. 196. - La direzione della scuola ha facoltà di invitare i cultori della materia, italiani e stranieri, a tenere lezioni, conferenze o seminari su argomenti di oncologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 258

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