Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1101/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 31/01/1970 In vigore dal: 31/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1101

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1101/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1101 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 174, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola in "Pediatria" muta denominazione in quella di "Clinica pediatrica". Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in "Malattie dell'apparato digerente". L'art. 188 relativo alla scuola di specializzazione in pediatria è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art. 188. - La scuola è annessa all'istituto di clinica pediatrica. Il corso della scuola ha la durata di tre anni. Alla scuola si accede per concorso per esami e per titoli. Il numero degli iscritti è stabilito in venti per l'intero corso. L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno. L'iscrizione al secondo anno del corso può essere consentito, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Clinica pediatrica I; 2) Patologia pediatrica II 3) Puericultura 1; 4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica I; 5) Auxologia normale e patologica; 6) Psicologia dell'età evolutiva. 2° Anno: 1) Clinica pediatrica II; 2) Patologia pediatrica II; 3) Puericultura II; 4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica II; 5) Terapia pediatrica; 6) Radiologia pediatrica; 7) Malattie infettive dell'infanzia. 3° Anno: 1) Clinica pediatrica III; 2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia. Le materie fondamentali sopraelencate saranno integrate, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti: Chirurgia pediatrica; Ortopedia e traumatologia infantile; Odontoiatria; Clinica dermosifilopatica; Clinica oculistica; Clinica otorinolaringoiatrica; Cardiologia; Genetica; ed altri eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno. Le modalità di svolgimento e l'attribuzione ai vari anni di corso degli insegnamenti integrativi saranno fissate annualmente dal consiglio della scuola. Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico. Per conseguire il diploma di specializzazione in pediatria gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento in pediatria. Dopo l'art. 223 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 224. - L'ammissione alla scuola avverrà un seguito a concorso per esami. La data del concorso verrà notificata nell'albo della scuola in tempo utile. Il numero complessivo degli specializzandi nella scuola non può essere superiore a dodici. La durata del corso è di quattro anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. La scuola ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di internato, di frequenza alle lezioni, alle conferenze speciali ed alle esercitazioni. Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia patologica; Fisiopatologia; Chimica clinica; Semeiotica fisica e strumentale (1° corso); Clinica medica (1° corso). 2° Anno: Semeiotica fisica e strumentale (2° corso); Semeiotica radiologica; Malattie del tubo digerente; Clinica medica (2° corso). 3° Anno: Malattie del fegato e del pancreas; Clinica medica (3° corso). 4° Anno: Tirocinio pratico da svolgersi, da parte degli specializzandi, presso l'istituto presso il quale ha sede la scuola. L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento precedentemente concordato con il direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 57. - CARUSO

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