Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1102/1970
Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale "Centro traumatologico ortopedico", con sede in Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 1102
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1102/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 1102
## Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale "Centro traumatologico
ortopedico", con sede in Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestisce il "Centro traumatologico ortopedico" e di Roma; Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 20 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato Centro traumatologico dell'I.N.A.I.L. di Roma, con dipendente centro di rieducazione per paraplegici ad Ostia, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che ai sensi dell' art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , in virtù del quale per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.A.I.L. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere; Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Centro traumatologico ortopedico", con sede in Roma, con dipendente centro di rieducazione per paraplegici ad Ostia, di cui alle premesse, e costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio del nuovo ente è quello risultante dall'unita descrizione che forma parte integrante del presente decreto. Il medico provinciale di Roma, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 55. - CARUSO
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