Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1103/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.

Pubblicato: 31/01/1970 In vigore dal: 31/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1103

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1103/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1103 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 352 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Capitolo III Facoltà di scienze politiche Art. 1 Art. 15. - La facoltà di scienze politiche conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in scienze politiche. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica. Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato in tre indirizzi: Politico-amministrativo; Storico-internazionale; Economico-sociale. Art. 16. - Biennio propedeutico. Sono insegnamenti obbligatori: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Diritto costituzionale italiano e comparato; 3) Economia politica; 4) Statistica; 5) Sociologia; 6) Storia moderna; 7) Istituzioni di diritto privato; 8) Storia delle dottrine politiche; 9) Politica economica e finanziaria. Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione scelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Art. 17. - Biennio di specializzazione. Nel secondo biennio sono impartiti direttamente dalla facoltà o mutuati da altre facoltà, per l'attuazione degli indirizzi di specializzazione stabiliti nell'art. 15, insegnamenti scelti tra quelli indicati, a fine orientativo, nell'elenco seguente: Dottrina dello Stato; Diritto amministrativo; Diritto internazionale; Diritto del lavoro; Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici; Storia delle relazioni internazionali; Geografia politica ed economica; Scienza delle finanze; Istituzioni di diritto e di procedura penale; Antropologia culturale; Contabilità di Stato; Demografia; Diritto commerciale; Diritto delle comunità europee; Diritto diplomatico e consolare; Diritto ecclesiastico; Diritto internazionale privato; Diritto parlamentare; Diritto privato e comparato; Diritto tributario; Economia e politica agraria; Economia e politica industriale; Economia internazionale; Etnologia; Filosofia del diritto; Legislazione sociale; Organizzazione internazionale; Programmazione economica; Scienza dell'amministrazione; Sociologia del lavoro e della industria; Statistica economica; Storia contemporanea; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; Storia del diritto italiano; Storia delle istituzioni politiche; Storia economica; Storia delle dottrine economiche; Storia dell'Europa orientale; Storia del Risorgimento; Teoria e politica dello sviluppo economico; Teoria generale del diritto. All'inizio di ciascun anno accademico la facoltà predispone per ciascun indirizzo di specializzazione una lista di non più di quindici insegnamenti, scelti fra quelli sopra indicati. La facoltà stabilisce inoltre quanti e quali insegnamenti di ciascuna lista siano obbligatori per gli studenti. Gli insegnamenti obbligatori di ciascun indirizzo non possono essere meno di quattro e più di sette. Lo studente sceglie gli insegnamenti non obbligatori tra i restanti insegnamenti della lista dell'indirizzo a cui si è iscritto. Non oltre il 1 dicembre del terzo anno di corso lo studente deve scegliere l'indirizzo di specializzazione. Art. 18. - Nel primo biennio la prova di istituzioni di diritto pubblico deve essere superata prima di quella di diritto costituzionale italiano e comparato; la prova di economia politica deve essere superata prima di quella di politica economica e finanziaria. Per il secondo biennio la facoltà stabilisce la propedeuticità degli esami di profitto con la deliberazione con cui all'inizio di ogni anno accademico determina la lista delle materie di specializzazione di ciascun indirizzo. Art. 19. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato le prove relative agli insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico e a dieci insegnamenti del secondo biennio, secondo l'indirizzo scelto, compresi tra questi gli insegnamenti obbligatori di specializzazione. Lo studente inoltre deve aver seguito i corsi e superato le prove relative a due lingue straniere da scegliere, qualunque sia l'indirizzo, tra le seguenti: lingua francese, inglese, tedesca, spagnola, russa. Art. 20. - I corsi sono annuali, tranne i corsi di lingua che sono triennali con prove annuali. La facoltà può istituire corsi di durata semestrale; in tal caso la facoltà deve stabilire le equivalenze tra due corsi semestrali e un corso annuale. Le prove annuali d'esame non potranno nel complesso, superare per ciascun corso quadriennale di laurea, il numero di ventiquattro, escluse sempre quelle per le lingue. Art. 21. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in materia da lui scelta su tema approvato da uno o più professori; nonchè nella discussione orale di due tesine. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto. Art. 22. - Il consiglio della facoltà determina caso per caso quali, tra gli esami già superati per il conseguimento di altra laurea possono essere riconosciuti validi ai fini del conseguimento della laurea in scienze politiche. Per le eventuali abbreviazioni di corso e per il riconoscimento di esami già superati da parte di studenti provenienti da altri corsi di laurea, che intendono iscriversi per conseguire la laurea in scienze politiche, decide, caso per caso, il consiglio della facoltà. Art. 23. - L'attività scientifica e didattica si avvale per il coordinamento tra le varie discipline di insegnamento dei seguenti quattro istituti policattedra: Istituto di studi giuridici; Istituto di studi storici; Istituto di studi economici; Istituto di studi sociali. A questi Istituti si affianca un laboratorio linguistico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 47. - CARUSO

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