Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1104/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 31/01/1970 In vigore dal: 31/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1104

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1104/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1104 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Fitogeografia ed ecologia vegetale; Etologia; Biochimica applicata; Ecologia animale; Zoologia applicata. Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Ecologia vegetale; Biochimica applicata; Biochimica comparata; Biochimica macromolecolare; Enzimologia; Endocrinologia comparata; Analisi biochimico-cliniche; Zoologia applicata; Ematologia comparata. Art. 52. - È modificato nel senso che il settimo e l'ottavo capoverso sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Lo studente non può sostenere l'esame di topografia e cartografia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; l'esame di mineralogia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale I; l'esame di geologia se non ha superato quelli di mineralogia, petrografia, paleontologia e geografia fisica; l'esame di geologia applicata se non ha superato quello di geologia, quello di fisica terrestre se non ha superato quello di fisica sperimentale (biennale). È obbligatorio nel secondo biennio la frequenza (internato) per due anni nell'istituto di geologia o di paleontologia o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea e le frequenze (internato) per un anno in uno dei suddetti istituti per la preparazione di una sottotesi sperimentale". Art. 54. - È abrogato e sostituito dal seguente: "Per i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze biologiche valgono le seguenti norme: Lo studente del corso di laurea in scienze naturali non può essere ammesso all'esame di fisiologia generale se non ha superato l'esame di anatomia umana; non può essere ammesso all'esame di fisica se non ha superato l'esame di istituzioni matematiche; non può essere ammesso all'esame di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non può essere ammesso all'esame di geologia se non ha superato l'esame di mineralogia e quello di geografia. Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non può essere ammesso all'esame di fisiologia generale se non ha superato l'esame di anatomia umana; non può essere ammesso all'esame di fisica se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; non può essere ammesso all'esame di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non può essere ammesso all'esame di chimica biologica se non ha superato l'esame di chimica organica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 55. - CARUSO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1104/1969 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1969

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Real Casa Santa dell'Annunziata", con se… Decreto del Presidente della Repubblica 1364 Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano. Decreto del Presidente della Repubblica 1363 Autorizzazione al Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori ad acquistare un im… Decreto del Presidente della Repubblica 1362 Istituzione di un corso serale speciale di odontotecnico presso l'istituto professionale … Decreto del Presidente della Repubblica 1361 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Casa degli infermi poveri" con se… Decreto del Presidente della Repubblica 1360