Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1107/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Arezzo, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Livorno, Lucca, Milano, Pisa e Sondrio.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1107
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1107/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1107
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri
dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Arezzo,
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Livorno, Lucca, Milano, Pisa e
Sondrio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie, per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo 23 giugno 1956, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e Affini e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, cui ha aderito, in data 23 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Bergamo: - il contratto collettivo integrativo 27 febbraio 1958, stipulato tra l'Associazione Proprietari Forno e la Lega Lavoranti Panettieri, l'Unione Sindacale Provinciale l'Unione italiana del Lavoro; - l'accordo Collettivo 2 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione Panificatori Artigiani e la Lega Lavoranti Panettieri, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale; Visti, per la provincia di Brescia: - il contratto collettivo 21 maggio 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Lega Lavoranti Panettieri, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio; - l'accordo collettivo 19 giugno 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, l'Unione italiana del Lavoro; - l'accordo collettivo 11 dicembre 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 19 giugno 1956; Visto, per la provincia di Como, il contratto collettivo integrativo 14 gennaio 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e le Camere Confederali del Lavoro di Como e Lecco - C.G.I.L. -,le Unioni Sindacali Provinciali di Como e Lecco - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri; Visto, per la provincia di Livorno, il contratto collettivo 8 novembre 1948, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri; Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relativi allegati, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale dei Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 3 settembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Federazione italiana Lavoratori Alimentazione, la Federazione italiana Prodotti Industrie Alimentari, cui ha aderito, in data 29 settembre 1959, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri e Pasticcieri - C.I.S.N.A.L.; Visti, per la provincia di Pisa: - l'accordo collettivo 18 giugno 1952, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.; - l'accordo collettivo integrativo 22 agosto 1952, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 18 giugno 1952, ai quali hanno aderito la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, rispettivamente in data 14 luglio 1960 e 1 settembre 1960; - l'accordo collettivo 19 luglio 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 1 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Sondrio: - il contratto collettivo 10 dicembre 1948, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri. i Liberi Sindacati Provinciali; - l'accordo collettivo 16 aprile 1952, stipulato tra il Sindacato Panificatori dell'Associazione Provinciale Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 23 agosto 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Lega Provinciale Panettieri - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 24 agosto 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Arezzo, in data 31 agosto 1960, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 luglio 1960, n. 3 della provincia di Brescia, in data 25 marzo 1960, n. 6 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 10 della provincia di Cremona, in data 30 aprile 1960, n. 6 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 13 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 21 della provincia di Milano, in data 15 ottobre 1960, n. 2 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, numeri 2 e 3 della provincia di Sondrio, rispettivamente in data 16 maggio 1960 e 4 giugno 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la finale sono stati stipulati: - per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo 23 giugno 1956; - per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 27 febbraio 1958, l'accordo collettivo 2 ottobre 1958; - per la provincia di Brescia, il contratto collettivo 21 maggio 1951, l'accordo collettivo 19 giugno 1956, l'accordo collettivo 11 dicembre 1956; - per la provincia di Como, il contratto collettivo integrativo 14 gennaio 1959; - per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1957; - per la provincia di Livorno, il contratto collettivo 8 novembre 1948; - per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959; - per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 3 settembre 1957; - per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 18 giugno 1952, l'accordo collettivo 22 agosto 1952, l'accordo collettivo 19 luglio 1956; - per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo 10 dicembre 1948, l'accordo collettivo 16 aprile 1952, l'accordo collettivo 23 agosto 1956, l'accordo collettivo 24 agosto 1956; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Arezzo, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Livorno, Lucca, Milano, Pisa e Sondrio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 36. - VILLA
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