Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1107/1977
Proroga del termine per il compimento degli espropri previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 146, concernente dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Lampedusa.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. 1107
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1107/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. 1107
## Proroga del termine per il compimento degli espropri previsto
dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 febbraio 1973, n. 146, concernente dichiarazione di
pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel
comune di Lampedusa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 , che reca modifiche alla legge anzidetta; Visto il decreto presidenziale 16 febbraio 1973, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 30 aprile 1973 , relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Lampedusa; Visto il combinato disposto del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, art. 4 e della legge 27 giugno 1974, n. 247 , che applica a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere e di interventi da parte dello Stato le disposizioni contenute nel titolo secondo della legge n. 865/1971 , relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione; Ritenuto che, per effetto dell'entrata in vigore della norma di cui sopra, è stato necessario ripetere gli adempimenti relativi alla determinazione delle indennità di esproprio ai sensi della legge n. 865/1971 , e che, pertanto, non sarà possibile perfezionare le procedure in corso nel comune di Lampedusa prima della scadenza del termine di anni cinque all'uopo previsto nell'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 146 ; Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, comma secondo , per la proroga del termine entro il quale le espropriazioni per esigenza della difesa nazionale in comune di Lampedusa dovranno compiersi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Art. 1 Articolo unico Il termine per il compimento degli espropri previsto dall' art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale 16 febbraio 1973, n. 146 , citato nelle premesse, è prorogato di trentasei mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1977 LEONE RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1978 Registro n. 7 Difesa, foglio n. 80
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